Sentenza 25/1996 (ECLI:IT:COST:1996:25)
Massima numero 23035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  24/01/1996;  Decisione del  24/01/1996
Deposito del 05/02/1996; Pubblicazione in G. U. 14/02/1996
Massime associate alla pronuncia:  23034  23036  23037  23038  23039


Titolo
SENT. 25/96 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - DECRETO-LEGGE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DI UNA REGIONE, PER ASSERITA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITA' ED URGENZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Poiche' le regioni, allorche' agiscono nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, non possono far valere asserite violazioni delle norme costituzionali regolanti il potere governativo di adozione dei decreti-legge, e poiche' tali violazioni non comportano di per se' alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle regioni, la relativa censura deve essere dichiarata inammissibile per carenza dell'interesse qualificato a ricorrere al fine di ripristinare la integrita' delle competenze regionali, che deve sorreggere i ricorsi proposti dalle regioni in via principale. - S. nn. 29/1995 e 313/1994. red.: S. Petitti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte