Sentenza 25/1996 (ECLI:IT:COST:1996:25)
Massima numero 23038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  24/01/1996;  Decisione del  24/01/1996
Deposito del 05/02/1996; Pubblicazione in G. U. 14/02/1996
Massime associate alla pronuncia:  23034  23035  23036  23037  23039


Titolo
SENT. 25/96 E. PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZAZIONE DEI LAVORATORI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1995, N. 232, IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI COMPETENZA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI DI CUI AGLI ARTT. 117 E 118 COST., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 68, 69 E 71 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, AL D. P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 11, NONCHE' ALLE LEGGI 1 MARZO 1975, N. 47 E 4 DICEMBRE 1993, N. 491 - NON FONDATEZZA.

Testo
Poiche' l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilita' nei lavori socialmente utili e' divenuto necessitato nell'attuale emergenza occupazionale, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339, il quale, prevedendo l'utilizzazione in lavori socialmente utili di supporto all'attivita' di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato, da un lato, intende porre soltanto un limite al Corpo forestale dello Stato nella assunzione di lavoratori stagionali o precari e, dall'altro, attiene al governo del mercato del lavoro, in nulla modificando il relativo riparto delle competenze tra Stato e regioni e il relativo quadro normativo. - S. 157/1995 red.: S. Petitti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte