Sentenza 26/1996 (ECLI:IT:COST:1996:26)
Massima numero 22174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/02/1996; Decisione del
05/02/1996
Deposito del 12/02/1996; Pubblicazione in G. U. 21/02/1996
Titolo
SENT. 26/96 A. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE PIEMONTE - PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA ED AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 16 L. 17 FEBBRAIO 1992, N. 179 - APPROVAZIONE TACITA DEL PIANO INTEGRATO, DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI CENTOVENTI GIORNI DAL SUO INVIO AL CONSIGLIO REGIONALE - LESIONE DELL'AUTONOMIA COMUNALE E DELLE REGOLE DI RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA REGIONE E COMUNI IN MATERIA URBANISTICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
SENT. 26/96 A. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE PIEMONTE - PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA ED AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 16 L. 17 FEBBRAIO 1992, N. 179 - APPROVAZIONE TACITA DEL PIANO INTEGRATO, DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI CENTOVENTI GIORNI DAL SUO INVIO AL CONSIGLIO REGIONALE - LESIONE DELL'AUTONOMIA COMUNALE E DELLE REGOLE DI RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA REGIONE E COMUNI IN MATERIA URBANISTICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 Cost., l'art. 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995 (in tema di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) - nella parte in cui prevede il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione regionale dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali - in quanto, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della previsione del silenzio-assenso in materia di pianificazione (non meramente attuativa ed esecutiva) urbanistico-territoriale (v. S. n. 393/1992) e, quindi, del venir meno di detto istituto nella normativa statale, deve ritenersi attualmente vigente nella legge statale in materia un principio fondamentale opposto, che implica una valutazione esplicita, da parte degli organi regionali, nei procedimenti che necessitano del diversificato contributo degli organi e degli uffici competenti coinvolti nella procedura; ne consegue che, relativamente ai programmi integrati, valgono, in sede di legislazione regionale, i principi fondamentali desumibili dalla sentenza n. 393 citata, ribaditi ed esplicitati dalla S. n. 408/95, i quali, appunto, risultano violati dalla legge regionale impugnata. - V., pure, S. n. 302/1988. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 Cost., l'art. 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995 (in tema di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) - nella parte in cui prevede il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione regionale dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali - in quanto, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della previsione del silenzio-assenso in materia di pianificazione (non meramente attuativa ed esecutiva) urbanistico-territoriale (v. S. n. 393/1992) e, quindi, del venir meno di detto istituto nella normativa statale, deve ritenersi attualmente vigente nella legge statale in materia un principio fondamentale opposto, che implica una valutazione esplicita, da parte degli organi regionali, nei procedimenti che necessitano del diversificato contributo degli organi e degli uffici competenti coinvolti nella procedura; ne consegue che, relativamente ai programmi integrati, valgono, in sede di legislazione regionale, i principi fondamentali desumibili dalla sentenza n. 393 citata, ribaditi ed esplicitati dalla S. n. 408/95, i quali, appunto, risultano violati dalla legge regionale impugnata. - V., pure, S. n. 302/1988. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte