Sentenza 26/1996 (ECLI:IT:COST:1996:26)
Massima numero 22176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/02/1996; Decisione del
05/02/1996
Deposito del 12/02/1996; Pubblicazione in G. U. 21/02/1996
Titolo
SENT. 26/96 C. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE PIEMONTE - PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA ED AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 16 L. 17 FEBBRAIO 1992, N. 179 - MANTENIMENTO DELLA VOLUMETRIA PREESISTENTE, QUALORA IL PROGRAMMA INTEGRATO INTERESSI AREE NORMATE AI SENSI DELL'ART. 24 L. REGIONALE N. 56 DEL 1977 - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 26/96 C. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE PIEMONTE - PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA ED AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 16 L. 17 FEBBRAIO 1992, N. 179 - MANTENIMENTO DELLA VOLUMETRIA PREESISTENTE, QUALORA IL PROGRAMMA INTEGRATO INTERESSI AREE NORMATE AI SENSI DELL'ART. 24 L. REGIONALE N. 56 DEL 1977 - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995 (in tema di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) - il quale prevede, tra l'altro, che, qualora il programma integrato interessi aree normate ai sensi dell'art. 24 della l. regionale n. 56 del 1977, per queste ultime puo' essere mantenuta la volumetria preesistente, anche in difformita' da quella del piano regolatore generale vigente o in salvaguardia - dovendosi inquadrare ed interpretare detta norma alla luce del principio che la legittimita' di una costruzione deve essere riguardata con riferimento alle prescrizioni urbanistiche alla data della concessione e, in taluni casi, del tempo di esecuzione dei lavori, data l'irrilevanza delle sopravvenute variazioni delle previsioni dei piani urbanistici, le quali possono condurre a decadenza della concessione, ove sussistano determinati presupposti, ma, in nessun caso, producono una situazione di abusivismo rispetto a cio' che e' stato gia' legittimamente costruito. - S. n. 408/1995. red.: G. Leo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995 (in tema di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) - il quale prevede, tra l'altro, che, qualora il programma integrato interessi aree normate ai sensi dell'art. 24 della l. regionale n. 56 del 1977, per queste ultime puo' essere mantenuta la volumetria preesistente, anche in difformita' da quella del piano regolatore generale vigente o in salvaguardia - dovendosi inquadrare ed interpretare detta norma alla luce del principio che la legittimita' di una costruzione deve essere riguardata con riferimento alle prescrizioni urbanistiche alla data della concessione e, in taluni casi, del tempo di esecuzione dei lavori, data l'irrilevanza delle sopravvenute variazioni delle previsioni dei piani urbanistici, le quali possono condurre a decadenza della concessione, ove sussistano determinati presupposti, ma, in nessun caso, producono una situazione di abusivismo rispetto a cio' che e' stato gia' legittimamente costruito. - S. n. 408/1995. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte