Sentenza 27/1996 (ECLI:IT:COST:1996:27)
Massima numero 22152
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
05/02/1996; Decisione del
05/02/1996
Deposito del 12/02/1996; Pubblicazione in G. U. 21/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 27/96. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGIONI MARCHE, PIEMONTE, LIGURIA E MOLISE - DELIBERAZIONE CIPE 13 MARZO 1995 - CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E LA DETERMINAZIONE DEI CANONI - DISCIPLINA DETTAGLIATA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ASSERITA LESIONE DEGLI ARTT. 117, 118 E 119 COST. - INESISTENZA DI COMPETENZE REGIONALI - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 27/96. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGIONI MARCHE, PIEMONTE, LIGURIA E MOLISE - DELIBERAZIONE CIPE 13 MARZO 1995 - CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E LA DETERMINAZIONE DEI CANONI - DISCIPLINA DETTAGLIATA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ASSERITA LESIONE DEGLI ARTT. 117, 118 E 119 COST. - INESISTENZA DI COMPETENZE REGIONALI - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Inammissibilita' dei conflitti di attribuzione promossi dalle Regioni Marche, Piemonte, Liguria e Molise nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione del CIPE del 13 marzo 1995 recante i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni, in quanto le Regioni ordinarie non dispongono di attribuzioni costituzionalmente garantite in tale materia, che e' di esclusiva spettanza dello Stato per la dimensione generale degli interessi coinvolti nella prestazione e gestione del servizio della casa, laddove i numerosi compiti svolti dalle Regioni, anche in esecuzione di leggi ritenute non illegittime dalla giurisprudenza costituzionale, non rispondono ad un disegno costituzionalmente vincolato della ripartizione di competenze statali e regionali, bensi' sono espressione dell'articolazione organizzativa assunta dall'intervento pubblico nel settore, secondo una formula di associazione delle regioni alle politiche di competenza statale. - Sulle competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, v. S. nn. 486/1995, 347/1993, 1134/1988, 727/1988, 217/1988. red.: F. Mangano
Inammissibilita' dei conflitti di attribuzione promossi dalle Regioni Marche, Piemonte, Liguria e Molise nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione del CIPE del 13 marzo 1995 recante i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni, in quanto le Regioni ordinarie non dispongono di attribuzioni costituzionalmente garantite in tale materia, che e' di esclusiva spettanza dello Stato per la dimensione generale degli interessi coinvolti nella prestazione e gestione del servizio della casa, laddove i numerosi compiti svolti dalle Regioni, anche in esecuzione di leggi ritenute non illegittime dalla giurisprudenza costituzionale, non rispondono ad un disegno costituzionalmente vincolato della ripartizione di competenze statali e regionali, bensi' sono espressione dell'articolazione organizzativa assunta dall'intervento pubblico nel settore, secondo una formula di associazione delle regioni alle politiche di competenza statale. - Sulle competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, v. S. nn. 486/1995, 347/1993, 1134/1988, 727/1988, 217/1988. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte