Sentenza 28/1996 (ECLI:IT:COST:1996:28)
Massima numero 22158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  05/02/1996;  Decisione del  05/02/1996
Deposito del 12/02/1996; Pubblicazione in G. U. 21/02/1996
Massime associate alla pronuncia:  22159  22160


Titolo
SENT. 28/96 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE A QUO - VERIFICA DA PARTE DELLA CORTE IN ORDINE A CIRCOSTANZE DI FATTO - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA'.

Testo
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 della L.R. Emilia-Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, in quanto non spetta alla Corte costituzionale - di fronte ad una ordinanza di rimessione che motiva circa la rilevanza della questione proposta - entrare in una valutazione dei fatti di causa che e' propria del giudice rimettente. (Nella specie, l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza proposta dalla Regione Emilia-Romagna denunciava che nel giudizio a quo di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sarebbe risultata l'erronea identificazione del trasgressore). - Tra le altre, v. S. n. 521/1995. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23