Sentenza 28/1996 (ECLI:IT:COST:1996:28)
Massima numero 22159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  05/02/1996;  Decisione del  05/02/1996
Deposito del 12/02/1996; Pubblicazione in G. U. 21/02/1996
Massime associate alla pronuncia:  22158  22160


Titolo
SENT. 28/96 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE A QUO DI PRONUNCIARE LA CONVALIDA - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' CONCERNENTE IL FONDAMENTO DEL POTERE SANZIONATORIO - PREGIUDIZIALITA' - AMMISSIBILITA'.

Testo
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 della L.R. Emilia-Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, in quanto l'esame della legittimita' costituzionale della norma che fonda il potere sanzionatorio amministrativo in questione e' pregiudiziale alla pronuncia in ordine alla convalida del provvedimento oggetto dell'opposizione. (Nella specie, l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza proposta dalla Regione Emilia-Romagna si fondava sul fatto che il giudice a quo, a causa della mancata comparizione dell'opponente nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non avrebbe potuto emettere pronuncia diversa dalla convalida del provvedimento contestato, in applicazione dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981). - Circa la pregiudizialita' della valutazione sulla legittimita' dell'ordinanza-ingiunzione opposta, anche nel caso di convalida per mancata comparizione dell'opponente, v. S. nn. 507/1995 e 534/1990 red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23