Sentenza 28/1996 (ECLI:IT:COST:1996:28)
Massima numero 22160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  05/02/1996;  Decisione del  05/02/1996
Deposito del 12/02/1996; Pubblicazione in G. U. 21/02/1996
Massime associate alla pronuncia:  22158  22159


Titolo
SENT. 28/96 C. SANZIONI AMMINISTRATIVE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - POTERI SANZIONATORI (NELLA SPECIE, RICEZIONE DEL VERBALE DI INFRAZIONE ED EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE) ATTRIBUITI AL DIRETTORE DELL'AZIENDA TRASPORTI CORSORZIALI DI BOLOGNA - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 97, 117 E 118 COST. - INSERIMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO - SCELTA ORGANIZZATIVA RAGIONEVOLMENTE COMPATIBILE CON IL DISEGNO COSTITUZIONALE DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI - ADEGUATA GARANZIA DI IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 della l. reg. Emilia-Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto il potere ivi previsto del direttore dell'Azienda trasporti consorziale (ATC) di Bologna di ricevere il rapporto relativo all'infrazione commessa dall'utente che si avvalga del servizio di trasporto pubblico senza valido titolo di viaggio, e di irrogare la relativa sanzione amministrativa, i cui proventi sono devoluti alla medesima azienda speciale, esprime una scelta organizzativa che, pur non essendo costituzionalmente dovuta, non e' in contrasto con gli invocati principi costituzionali, poiche' gli stretti vincoli che collegano l'azienda speciale all'ente territoriale di riferimento (nella specie, il Comune), con la previsione in capo a quest'ultimo di penetranti poteri di indirizzo, controllo e vigilanza, che si concretano anche sul piano della formazione degli organi, decidendo proprio sulla permanenza in carica degli amministratori, comportano che la delega a favore del direttore dell'azienda speciale del potere sanzionatorio afferente alle funzioni amministrative esercitate, per un verso, rispetta sostanzialmente lo schema di rapporto tra la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti locali tracciato dalla Costituzione, per altro verso, offre adeguate garanzie di imparzialita' e, infine, ne' viola il canone di razionalita', ne' contrasta con l'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che attribuisce la potesta' sanzionatoria, nel caso di materie di competenza propria o delegata delle Regioni, "all'ufficio regionale competente", poiche' tale norma, definita di principio dalla giurisprudenza costituzionale, deve intendersi dettata per i casi in cui la funzione sanzionatoria acceda ad una funzione di amministrazione esercitata direttamente dalla regione, laddove nel caso in esame, in cui l'azienda speciale costituisca la forma di gestione dei servizi pubblici di linea di interesse regionale e locale, le norme impugnate garantiscono non irragionevolemte la medesima corrispondenza tra le funzioni amministrative riguardanti i trasporti e le relative sanzioni. - Sul principio di corrispondenza tra competenza amministrativa e relativa potesta' sanzionatoria, v. sent. nn. 115/1995, 60/1993; 401 e 123/1992; 365/1991; 1034/ e 740/1988. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte