Sentenza 29/1996 (ECLI:IT:COST:1996:29)
Massima numero 22143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  05/02/1996;  Decisione del  05/02/1996
Deposito del 12/02/1996; Pubblicazione in G. U. 21/02/1996
Massime associate alla pronuncia:  22144


Titolo
SENT. 29/96 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - NORME E PROVVIDENZE IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE - PREVISIONE DELLA FACOLTA' DELLA PROVINCIA DI BOLZANO DI CONCEDERE ALLE EMITTENTI CON SEDE E REDAZIONE PRINCIPALE NONCHE' PRODUZIONE E DIFFUSIONE PREVALENTEMENTE NEL TERRITORIO PROVINCIALE, CONTRIBUTI PER TRASMISSIONI DI PARTICOLARE VALORE RIGUARDANTI SPECIFICI PROBLEMI DELL'ALTO ADIGE, NONCHE' CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI NOTIZIE DA UN'AGENZIA DI STAMPA DI LINGUA TEDESCA O LADINA COL PARERE DEL COMITATO PROVINCIALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE STATALE N. 223 DEL 1990 - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 5 e 11 l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 23, comma secondo, e 16, comma quinto, l. 6 agosto 1990 n. 223, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma primo, lett. c), 6 e 7 l. prov. aut. Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995 (norme e provvidenze in materia di radiodiffusione) - disposizioni che prevedono la possibilita' di contributi da parte della Provincia a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali per spese di produzione relative a trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige (art. 6), ovvero per spese connesse all'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina (art. 7), e richiedono il parere del Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi sulle agevolazioni disposte dalla stessa Provincia a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilita' (art. 3, primo comma, lett. c) - in quanto: per cio' che riguarda gli artt. 6 e 7 della legge impugnata, la disposizione "interposta" di cui all'art. 23, comma secondo, l. n. 223 del 1990 deve essere interpretata nel senso che la stessa indica soltanto la possibilita' che talune emittenti (quelle radiofoniche private di carattere comunitario), in relazione alla naturale diffusione dei loro messaggi in un ambito locale, siano in grado di trovare sostegno in interventi agevolativi adottati dalle Regioni o Province autonome interessate, e non esclude la possibilita' di ulteriori e diverse misure di sostegno a condizione che le misure stesse trovino fondamento in competenze statutarie o in principi di ordine costituzionale (nella specie, il fondamento idoneo a giustificare la competenza esercitata mediante le disposizioni impugnate sta nell'art. 8, n. 4, d.P.R. n. 670 del 1972, laddove si attribuisce alla Provincia potesta' legislativa esclusiva in tema di "manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, ... anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive"); per cio' che attiene all'art. 3, comma primo, lett. c), avuto riguardo alla strumentalita' di tale norma rispetto alle precedenti. - S. n. 348/1990. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Altri parametri e norme interposte

legge  06/08/1990  n. 223  art. 23    co. 2  

legge  06/08/1990  n. 223  art. 16    co. 5