Sentenza 31/1996 (ECLI:IT:COST:1996:31)
Massima numero 22161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  05/02/1996;  Decisione del  05/02/1996
Deposito del 12/02/1996; Pubblicazione in G. U. 21/02/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 31/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PATENTE DI GUIDA PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PREVISIONE DELLA OPPOSIZIONE AL PRETORE SOLO NEL CASO DI SINISTRO SENZA LESIONI PERSONALI OD OMICIDIO COLPOSI - OMESSA PREVISIONE DI TUTELA GIURISDIZIONALE IN TALI FATTISPECIE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 102 COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., dell'art. 223 comma 5 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), come integrato e modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993 n. 360 - nella parte in cui esclude la tutela giurisdizionale ordinaria contro i provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della validita' della patente di guida in caso di lesioni personali od omicidio colposi derivanti dalla violazione di norme del codice della strada - in quanto (in ossequio al generale principio ermeneutico, secondo cui il giudice, nel procedere alla ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare, deve costantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispetto dei principi costituzionali e quindi, ove un'interpretazione si riveli confliggente con alcuno di essi, e' tenuto ad adottare le possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro costituzionale, altrimenti vulnerato) al complessivo sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie, conseguenti a violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale, risulta intimamente riconnessa (sulla base del combinato disposto degli artt. 203, comma 3, cosi' come integrato e modificato dal d.lgs. n. 360 del 1993, e 218 d.lgs. n. 285 del 1992) la generale previsione del rimedio immediato dell'opposizione regolata dagli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981; ed in quanto un'interpretazione della disposizione denunciata, nel senso di escludere tale tutela per i soli casi in cui dalla violazione delle norme di circolazione stradale siano derivati lesioni personali od omicidio colposi, colliderebbe palesemente con la predetta omogeneita' della previsione di accesso a siffatta forma di tutela giurisdizionale, determinando una divaricazione delle forme di ricorso al giudice, tanto piu' ingiustificata, in ragione della maggiore complessita' dell'attivita' istruttoria di ricostruzione e di valutazione (anche tecnico-peritale) del fatto riproduttivo delle lesioni o dell'omicidio colposi, rispetto a quella concernente le altre ipotesi di reato indicate nella disposizione medesima. - Sent. nn. 149/94, 255/94, 311/94, 499/94; ord. n. 315/95. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte