Sentenza 13/2022 (ECLI:IT:COST:2022:13)
Massima numero 44481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
02/12/2021; Decisione del
02/12/2021
Deposito del 20/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Titolo
Straniero - In genere - Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale - Procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione - Conferimento, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato - Conseguente onere di certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura - Inosservanza dell'onere - Effetti - Inammissibilità del ricorso, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, quale diritto vivente - Denunciata irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di eguaglianza e del principio, anche convenzionale e comunitario, del giusto processo, dei diritti di asilo e di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245001).
Straniero - In genere - Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale - Procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione - Conferimento, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato - Conseguente onere di certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura - Inosservanza dell'onere - Effetti - Inammissibilità del ricorso, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, quale diritto vivente - Denunciata irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di eguaglianza e del principio, anche convenzionale e comunitario, del giusto processo, dei diritti di asilo e di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245001).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del d.lgs. n. 25 del 2008, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. terza civile, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE, nonché agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nella parte in cui onera il difensore dello straniero richiedente asilo di certificare la data del rilascio della procura, oltre l'autografia della sottoscrizione della stessa, nel senso che la mancata certificazione è causa per il diritto vivente di inammissibilità del ricorso per cassazione. La disposizione censurata esplicita una prescrizione processuale - quella della necessaria posteriorità della procura speciale alle liti a ricorrere per cassazione rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato - che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è già estraibile dalla regola generale posta dall'art. 365 cod. proc. civ., letto congiuntamente all'art. 83 cod. proc. civ., e che non differenzia la posizione del ricorrente in quanto straniero, richiedente la protezione internazionale. Essa si limita a porre a carico del difensore (e non della parte); la sua ratio è quella, in un settore peculiare per l'esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali e caratterizzati dall'ammissione delle parti private al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di rendere effettivo il rispetto della relativa prescrizione presidiandola con la certificazione dell'avvocato sulla "verità" della data, in modo da evitare il rilascio di procure c.d. in bianco. Si tratta di un onere strumentale che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore (art. 88, primo comma, cod. proc. civ.). La criticità di tal disciplina, non rilevante nel caso di specie, per cui la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato viene meno se il ricorso è rigettato, cosicché nell'immediato, appena ricevuta la comunicazione del decreto di rigetto del tribunale, lo straniero richiedente la protezione internazionale non ha più titolo per rimanere nel territorio dello Stato, non è conseguenza della regola introdotta dalla disposizione censurata, perché riguarda la disciplina della sospensione del rigetto della richiesta di protezione internazionale, non già quella della procura speciale per il ricorso per cassazione.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del d.lgs. n. 25 del 2008, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. terza civile, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE, nonché agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nella parte in cui onera il difensore dello straniero richiedente asilo di certificare la data del rilascio della procura, oltre l'autografia della sottoscrizione della stessa, nel senso che la mancata certificazione è causa per il diritto vivente di inammissibilità del ricorso per cassazione. La disposizione censurata esplicita una prescrizione processuale - quella della necessaria posteriorità della procura speciale alle liti a ricorrere per cassazione rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato - che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è già estraibile dalla regola generale posta dall'art. 365 cod. proc. civ., letto congiuntamente all'art. 83 cod. proc. civ., e che non differenzia la posizione del ricorrente in quanto straniero, richiedente la protezione internazionale. Essa si limita a porre a carico del difensore (e non della parte); la sua ratio è quella, in un settore peculiare per l'esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali e caratterizzati dall'ammissione delle parti private al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di rendere effettivo il rispetto della relativa prescrizione presidiandola con la certificazione dell'avvocato sulla "verità" della data, in modo da evitare il rilascio di procure c.d. in bianco. Si tratta di un onere strumentale che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore (art. 88, primo comma, cod. proc. civ.). La criticità di tal disciplina, non rilevante nel caso di specie, per cui la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato viene meno se il ricorso è rigettato, cosicché nell'immediato, appena ricevuta la comunicazione del decreto di rigetto del tribunale, lo straniero richiedente la protezione internazionale non ha più titolo per rimanere nel territorio dello Stato, non è conseguenza della regola introdotta dalla disposizione censurata, perché riguarda la disciplina della sospensione del rigetto della richiesta di protezione internazionale, non già quella della procura speciale per il ricorso per cassazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/01/2008
n. 25
art. 35
co. 13
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 18
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 19 par. 2
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 46
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 13
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 14
direttiva UE 26/06/2013
n. 32
art. 28
direttiva UE 26/06/2013
n. 32
art. 46 par.11