Ordinanza 37/1996 (ECLI:IT:COST:1996:37)
Massima numero 23041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  05/02/1996;  Decisione del  05/02/1996
Deposito del 12/02/1996; Pubblicazione in G. U. 21/02/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 37/96. ESECUZIONE PENALE - SENTENZE DI APPLICAZIONE DI PENA CONCORDATA - RICHIESTA DELLE PARTI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO - ASSERITA NON SINDACABILITA', DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLA CONGRUITA' DELLA PENA - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, TERZO COMMA, E 101 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che al giudice dell'esecuzione spetta non solo il potere-dovere di verificare in concreto la sussistenza di tutti i presupposti cui l'ordinamento subordina l'applicazione dell'istituto della continuazione, ma anche quello di valutare la congruita' della pena indicata dalle parti ai fini di quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, Cost., e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 101 Cost., sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo della non spettanza al giudice dell'esecuzione dei poteri suddetti. - Sulla portata generale del potere del giudice di valutare la congruita' della pena in caso di pena concordata, v. S. n. 313/1990. red.: S. Petitti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte