Sentenza 40/1996 (ECLI:IT:COST:1996:40)
Massima numero 22177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
19/02/1996; Decisione del
19/02/1996
Deposito del 23/02/1996; Pubblicazione in G. U. 28/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 40/96. PRIVILEGIO - CREDITI DI TUTTI I LAVORATORI AUTONOMI ANCHE PER OPERA O SERVIZI NON AVENTI NATURA INTELLETTUALE - ESCLUSIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO - LAMENTATA INSUFFICIENTE PROTEZIONE DEL LAVORO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - FIGURA GENERALE DEL PRESTATORE D'OPERA - NON RIVEDIBILITA' DELLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA FORNITA DAL GIUDICE 'A QUO' - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA COMPORTANTE UNA INNOVAZIONE NORMATIVA - AMBITO DEL SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' IN MATERIA DI PRIVILEGI - ESORBITANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 40/96. PRIVILEGIO - CREDITI DI TUTTI I LAVORATORI AUTONOMI ANCHE PER OPERA O SERVIZI NON AVENTI NATURA INTELLETTUALE - ESCLUSIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO - LAMENTATA INSUFFICIENTE PROTEZIONE DEL LAVORO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - FIGURA GENERALE DEL PRESTATORE D'OPERA - NON RIVEDIBILITA' DELLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA FORNITA DAL GIUDICE 'A QUO' - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA COMPORTANTE UNA INNOVAZIONE NORMATIVA - AMBITO DEL SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' IN MATERIA DI PRIVILEGI - ESORBITANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dell'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il privilegio - accordato ai "crediti dell'impresa artigiana" - sia riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati, anche se non aventi natura intellettuale. Posto che, secondo la premessa interpretativa del giudice 'a quo' - non suscettibile di revisione in difetto di un diverso diritto vivente e non risultando essa implausibile secondo gli ordinari canoni ermeneutici -, la figura generale del prestatore d'opera disegnata dall'art. 2222 cod. civ. si differenzia da quella dell'imprenditore artigiano, non implicando ne' la professionalita' dell'opera ne' l'organizzazione di mezzi, la pronuncia additiva richiesta si colloca fuori dall'ambito di competenza della Corte, perche' diretta ad una vera e propria innovazione normativa, consistente nell'attribuire la garanzia ai prestatori d'opera non intellettuale, una categoria di soggetti (e di crediti) diversa da quella prevista dal n. 5 dell'art. 2751-bis cod. civ., ossia ad istituire una nuova ipotesi di privilegio. Mentre, infatti, e' consentito il sindacato di costituzionalita' di una norma attributiva di un privilegio in ordine alla mancata inclusione nella previsione di fattispecie identiche od omogenee, non puo' al contrario essere introdotta dal giudice delle leggi una causa di prelazione ulteriore. Essa implica una scelta economico-politica riservata al legislatore, il quale solo puo' apprezzare la "causa" del credito per elevarla a ragione giustificatrice della garanzia. - Limiti del sindacato di costituzionalita' di norma attributiva di un privilegio: possibilita' di valutare la mancata inclusione di fattispecie identiche od omogenee, S. nn. 84/1992 e 25/1984; preclusa introduzione di cause di prelazione ulteriori, comportanti scelte riservate al legislatore, S. n. 326/1983. red.: A. Greco
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dell'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il privilegio - accordato ai "crediti dell'impresa artigiana" - sia riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati, anche se non aventi natura intellettuale. Posto che, secondo la premessa interpretativa del giudice 'a quo' - non suscettibile di revisione in difetto di un diverso diritto vivente e non risultando essa implausibile secondo gli ordinari canoni ermeneutici -, la figura generale del prestatore d'opera disegnata dall'art. 2222 cod. civ. si differenzia da quella dell'imprenditore artigiano, non implicando ne' la professionalita' dell'opera ne' l'organizzazione di mezzi, la pronuncia additiva richiesta si colloca fuori dall'ambito di competenza della Corte, perche' diretta ad una vera e propria innovazione normativa, consistente nell'attribuire la garanzia ai prestatori d'opera non intellettuale, una categoria di soggetti (e di crediti) diversa da quella prevista dal n. 5 dell'art. 2751-bis cod. civ., ossia ad istituire una nuova ipotesi di privilegio. Mentre, infatti, e' consentito il sindacato di costituzionalita' di una norma attributiva di un privilegio in ordine alla mancata inclusione nella previsione di fattispecie identiche od omogenee, non puo' al contrario essere introdotta dal giudice delle leggi una causa di prelazione ulteriore. Essa implica una scelta economico-politica riservata al legislatore, il quale solo puo' apprezzare la "causa" del credito per elevarla a ragione giustificatrice della garanzia. - Limiti del sindacato di costituzionalita' di norma attributiva di un privilegio: possibilita' di valutare la mancata inclusione di fattispecie identiche od omogenee, S. nn. 84/1992 e 25/1984; preclusa introduzione di cause di prelazione ulteriori, comportanti scelte riservate al legislatore, S. n. 326/1983. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte