Sentenza 41/1996 (ECLI:IT:COST:1996:41)
Massima numero 22190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/02/1996; Decisione del
19/02/1996
Deposito del 23/02/1996; Pubblicazione in G. U. 28/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
22191
Titolo
SENT. 41/96 A. AUSILIARI DEL GIUDICE - PERITO D'UFFICIO - COMPENSO - ONORARIO COMMISURATO AL TEMPO PER LE PRESTAZIONI NON PREVISTE DALLE TABELLE - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AI PERITI RETRIBUITI IN BASE ALLE TABELLE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 41/96 A. AUSILIARI DEL GIUDICE - PERITO D'UFFICIO - COMPENSO - ONORARIO COMMISURATO AL TEMPO PER LE PRESTAZIONI NON PREVISTE DALLE TABELLE - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AI PERITI RETRIBUITI IN BASE ALLE TABELLE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (in tema di compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria) - nella parte in cui stabilisce che, in assenza di prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione fissa o variabile, il compenso venga determinato dal giudice col sistema delle vacazioni e col divieto per il giudice stesso di liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno - in quanto la dedotta disparita' di trattamento tra i consulenti tecnici retribuiti a vacazioni e quelli retribuiti secondo tabella (ossia con onorari fissi o variabili) riguarda situazioni obiettivamente disomogenee, e, pertanto, non comparabili, <>. - V., invece, con riferimento al caso della "mancata estensione all'attivita' del custode in materia penale dell'indennita' spettante al custode in materia amministrativa", S. n. 230/1989. Cfr., altresi', tra le pronunce di illegittimita' costituzionale parziale di norme che non prevedevano meccanismi di adeguamento automatico al valore monetario, S. nn. 288/1994 e 497/1988. red.: G. Leo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (in tema di compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria) - nella parte in cui stabilisce che, in assenza di prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione fissa o variabile, il compenso venga determinato dal giudice col sistema delle vacazioni e col divieto per il giudice stesso di liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno - in quanto la dedotta disparita' di trattamento tra i consulenti tecnici retribuiti a vacazioni e quelli retribuiti secondo tabella (ossia con onorari fissi o variabili) riguarda situazioni obiettivamente disomogenee, e, pertanto, non comparabili, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte