Sentenza 41/1996 (ECLI:IT:COST:1996:41)
Massima numero 22191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  19/02/1996;  Decisione del  19/02/1996
Deposito del 23/02/1996; Pubblicazione in G. U. 28/02/1996
Massime associate alla pronuncia:  22190


Titolo
SENT. 41/96 B. AUSILIARI DEL GIUDICE - PERITO D'UFFICIO - COMPENSO - ONORARIO COMMISURATO AL TEMPO PER LE PRESTAZIONI NON PREVISTE DALLE TABELLE - INADEGUATEZZA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - INAPPLICABILITA', NEL CASO DI SPECIE, DEL PARAMETRO INDICATO - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (in tema di compensi spettati ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria) - nella parte in cui stabilisce che, in assenza di prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione fissa o variabile, il compenso venga determinato dal giudice col sistema delle vacazioni e col divieto per il giudice stesso di liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno - in quanto, posto che <> e che <>, ai suddetti consulenti non e' applicabile, riguardo alla liquidazione del compenso, il parametro costituzionale invocato. - V., pure, in termini, S. n. 88/1970. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte