Sentenza 42/1996 (ECLI:IT:COST:1996:42)
Massima numero 23744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  19/02/1996;  Decisione del  19/02/1996
Deposito del 23/02/1996; Pubblicazione in G. U. 28/02/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 42/96. PROCESSO PENALE - REATO DI DIFFAMAZIONE CONSISTENTE NELL'ATTRIBUZIONE DI UN FATTO DETERMINATO, COMMESSO A MEZZO DI RADIOTELEVISIONE - COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE - INDIVIDUAZIONE - LUOGO DI RESIDENZA DELLA PERSONA OFFESA ANZICHE' QUELLO DEL COMMESSO REATO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI REATI COMMESSI CON IL MEZZO RADIOTELEVISIVO, IN PARTICOLARE RISPETTO ALLA DIFFAMAZIONE SEMPLICE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, l. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente per i reati di diffamazione, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, commessi attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, in quanto, posta la particolare natura del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare una potenzialita' lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa, appare giustificata l'individuazione del giudice competente, in deroga al criterio generale espresso dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, anziche' al luogo di consumazione del reato, perche' strumento destinato ad attenuare lo squilibrio delle posizioni, rendendo piu' agevole la possibilita' di reazione, con minore dispendio di tempo e di risorse economiche, del soggetto leso, tenuto conto, peraltro, che nell'ipotesi di accertata sussistenza dell'azione diffamatoria, la sentenza di condanna sara' in grado di avere una maggiore efficacia riparatoria. Ne' sussiste contrasto con il principio di precostituzione del giudice, posto che esso deve ritenersi rispettato allorche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, e che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo. - Sul principio del giudice naturale precostituito per legge v. S. nn. 217/1993, 269/1992, O. n. 508/1989 e S. n. 274/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte