Sentenza 43/1996 (ECLI:IT:COST:1996:43)
Massima numero 22163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  19/02/1996;  Decisione del  19/02/1996
Deposito del 23/02/1996; Pubblicazione in G. U. 28/02/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 43/96. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORATRICI MADRI - ESCLUSIONE DAL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERNITA' DELLE LAVORATRICI CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' NEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO PREVISTI DALLA L. N. 67 DEL 1988 - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 l. 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - nella parte in cui esclude la configurabilita' di un rapporto di lavoro subordinato e, comunque, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' (alla fattispecie) della previdenza a favore delle lavoratrici madri di cui agli artt. 4, 5 e 15 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., in quanto il rapporto di lavoro formante oggetto del giudizio "a quo" non puo' considerarsi disciplinato dalla disposizione statale impugnata "ratione temporis" (posto che questa aveva previsto, per gli anni 1988-90, il finanziamento di iniziative a livello locale "temporalmente limitate", consistenti nello svolgimento di "attivita' di utilita' collettiva" mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento), bensi' dalla legislazione regionale (siciliana) integrativa e successiva al triennio 1988-90; ed in quanto, comunque, l'evento maternita' si e' verificato, nella specie, nell'anno 1993. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte