Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Parti del giudizio a quo, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Giunta regionale - Deroghe - Titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. (Classif. 111002).
Sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. A ciò è possibile derogare, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. Tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. (Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43710; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 159/2019 - mass. 41045; S. 106/2019 - mass. 42227; S. 98/2019 - mass. 42560; S. 13/2019 - mass. 40719; O. 225/2021 -mass. 44402; O. 191/2021 - mass. 44211; O. 24/2021 - mass. 43566; O. 271/2020 - mass. 43080; O. 202/2020 - mass. 43024; O. 111/2020 - mass. 43311; O. 204/2019 - mass. 42829).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento ad opponendum spiegato dai comitati della Croce Rossa di Airasca, di Bergamo Hinterland, di Bologna, di Macerata, di Nichelino, di Pesaro, di Peschiera del Garda, di Pordenone, di Susa e di Trieste, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017).