Sentenza 38/2025 (ECLI:IT:COST:2025:38)
Massima numero 46733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  27/02/2025;  Decisione del  27/02/2025
Deposito del 04/04/2025; Pubblicazione in G. U. 09/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46732


Titolo
Giudice naturale - In genere - Definizione e ratio - Giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo a tutela del cittadino e della certezza di un giudice imparziale - Possibile spostamento della competenza - Condizioni - Previsione ex lege, per esigenze di rilievo costituzionale e secondo presupposti oggettivi (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto la disposizione che prevede, per l'appello contro il provvedimento con cui il giudice esclude, revoca o nega l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale o delle infrastrutture necessarie ad assicurarne la continuità produttiva, nonostante le misure adottate dal Governo, che il giudice competente sia il Tribunale di Roma anziché il tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame). (Classif. 110001).

Testo

L’espressione «giudice precostituito per legge» intende «il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie». Tale principio tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi. (Precedenti: S. 88/1962 - mass. 1613; S. 29/1958 - mass. 590).

La garanzia del giudice naturale precostituito per legge non è necessariamente violata allorché una legge determini uno spostamento della competenza con effetto anche sui procedimenti in corso, purché in presenza di una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di arbitrio nell’individuazione del nuovo giudice competente. La ragion d’essere di tale garanzia, infatti, è non solo tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche assicurare l’indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé. (Precedenti: S. 237/2007 - mass. 31460; S. 268/1987 - mass. 4422; S. 207/1987 - mass. 4337; S. 56/1967 - mass. 4599; O. 112/2002 - mass. 26874).

È necessario, a giustificare lo spostamento di competenza del giudice, che esso anzitutto non sia disposto in funzione della sua incidenza in una specifica controversia già insorta, ma avvenga in forza di una legge di portata generale, applicabile a una pluralità indefinita di casi futuri; inoltre, che sia previsto in funzione di esigenze esse stesse di rilievo costituzionale, come, ad esempio, la tutela dell’indipendenza e imparzialità del giudice, l'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti, o l’opportunità di assicurare l’uniformità della giurisprudenza in relazione a determinate controversie. Infine, è necessario che lo spostamento avvenga in presenza di presupposti delineati in maniera chiara e precisa dalla legge, sì da escludere margini di discrezionalità nell’individuazione del nuovo giudice competente e da assicurare, in tal modo, che anche quest’ultimo giudice possa ritenersi «precostituito» per legge. Per contro, la garanzia in esame è violata da leggi, sia pure di portata generale, che attribuiscano a un organo giurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento discrezionale il giudice competente, in relazione a specifici procedimenti già incardinati, o comunque di influire sulla composizione dell’organo giudicante in relazione, ancora, a specifiche controversie già insorte. (Precedenti: S. 117/2012 - mass. 36315; S. 393/2002 - mass. 27267; S. 83/1998 - mass. 23798; S. 168/1976 - mass. 8436; S. 174/1975 - mass. 7937; S. 6/1975 - mass. 7587; S. 117/1972 - mass. 6195; S. 82/1971 - mass. 5554; S. 142/1970 - mass. 5209; S. 15/1970 - mass. 4846; S. 117/1968 - mass. 3015; S. 1/1965 - mass. 2278; S. 110/1963 - mass. 1899; S. 109/1963 - mass. 1898; S. 50/1963 - mass. 1778; S. 88/1962 - mass. 1613; O. 159/2000 - mass. 25334).

L’obiettivo di assicurare l’uniformità della giurisprudenza – di indubbio rilievo costituzionale, in relazione al principio di certezza del diritto e alla stessa tutela della parità di trattamento tra i consociati – è idoneo a giustificare deroghe, fissate in via generale dalla legge, alle regole sulla competenza. (Precedenti: S. 7/2025 - mass. 46662; S. 146/2024 - mass. 46355; S. 147/2023 - mass. 45746; S. 110/2023 - mass. 45588).

Uno spostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso è compatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge laddove tale spostamento sia: (a) determinato da una disciplina legislativa di portata generale, (b) motivato da esigenze di rilievo costituzionale, e (c) ancorato a presupposti obiettivi stabiliti dalla legge stessa, così che il giudice che risulta competente possa dirsi anch’esso precostituito per legge, e cioè sia chiaramente individuabile in base alle indicazioni fornite dalla legge.

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, sez. undicesima penale, in riferimento all’art. 25, primo comma, Cost. dell’art. 104-bis, comma 1-bis.2, del d.lgs. n. 271 del 1989, che determina uno spostamento della competenza a decidere sull’appello cautelare contro il provvedimento del giudice che abbia negato l’autorizzazione a proseguire l’attività degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale o delle infrastrutture necessarie ad assicurarne la continuità produttiva, nonostante le misure adottate dal Governo. Premesso che un provvedimento del giudice come quello indicato non può essere considerato quale mero atto, di natura sostanzialmente amministrativa, di gestione del bene sequestrato, perché incide in misura macroscopica sull’intero fascio dei diritti limitati dal provvedimento genetico che istituisce il vincolo cautelare, occorre dunque farsi carico della necessità di assicurare un rimedio giurisdizionale effettivo contro di esso. Se, in via ordinaria, quest’ultimo sarebbe impugnabile ex art. 322-bis cod. proc. pen., il rimedio previsto dalla disposizione censurata costituisce lex specialis rispetto alla previsione generale, derogando alla comune disciplina dell’appello cautelare sotto il duplice specifico profilo della legittimazione di ulteriori soggetti istituzionali all’impugnazione e dell’individuazione del giudice competente a conoscere dell’impugnazione nel Tribunale di Roma. Tale effetto discende, però, non già da una legge provvedimento che riguardi lo specifico procedimento cautelare concernente lo stabilimento oggetto del processo a quo, ma da una disciplina generale e astratta, e dunque potenzialmente applicabile a una pluralità indeterminata di casi analoghi, in presenza del presupposto costituito dalla dichiarazione dell’interesse strategico nazionale dello stabilimento o dell’impianto sottoposto a sequestro. L’adozione delle misure di bilanciamento da parte del Governo, e il successivo provvedimento negativo dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, costituiscono dunque i presupposti indicati in via generale e astratta dalla legge, in presenza dei quali si verifica lo spostamento di competenza dal tribunale territoriale al Tribunale di Roma. Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso dunque assicurare uniformità di orientamenti interpretativi, da parte del giudice dell’appello cautelare, in una materia che coinvolge interessi strategici di portata nazionale, allorché il Governo si sia assunto direttamente il compito di effettuare il bilanciamento con i contrapposti interessi alla tutela dell’ambiente e della salute, precludendo così ogni rivalutazione da parte del giudice sul merito di tale bilanciamento e l’adozione di soluzioni diverse da quelle stabilite dal Governo. Vero è che la disciplina censurata introduce una deroga all’ordinario criterio dell’allocazione del processo penale presso il locus commissi delicti; nondimeno, l’accentramento della competenza presso il Tribunale di Roma su controversie nelle quali sono direttamente coinvolti interessi strategici nazionali costituisce soluzione la cui logica riproduce quella di varie altre discipline processuali già passate indenni al vaglio di conformità all’art. 25, primo comma, Cost. Una volta dunque che il Governo abbia esercitato il proprio potere di dettare regole cogenti sulla prosecuzione dell’attività degli stabilimenti o impianti sequestrati, la nuova regola sulla competenza è che ogni successiva controversia, derivante dall’eventuale decisione del giudice che disattenda le indicazioni governative (assumendone, evidentemente, l’illegittimità, ogni sindacato sul merito di tali indicazioni essendogli ormai precluso), rientri nella competenza di un nuovo giudice “precostituito per legge”, ossia il Tribunale di Roma. (Precedenti: S. 105/2024 - mass. 46198; S. 182/2014 - mass. 38047; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 237/2007 - mass. 31457; S. 168/2006 - mass. 30358).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/07/1989  n. 271  art. 104  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte