Sentenza 44/1996 (ECLI:IT:COST:1996:44)
Massima numero 22170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/02/1996; Decisione del
19/02/1996
Deposito del 23/02/1996; Pubblicazione in G. U. 28/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 44/96. LAVORO - MICRO IMPRESA - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - PREVISIONE DEL DIRITTO DI SCELTA, A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO, TRA LA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IN SENSO CONFORME ALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 44/96. LAVORO - MICRO IMPRESA - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - PREVISIONE DEL DIRITTO DI SCELTA, A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO, TRA LA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IN SENSO CONFORME ALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - nella parte in cui attribuisce al datore di lavoro la facolta' di scelta fra la riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno - in quanto, premesso che, nella sola ipotesi di imprese minori, la legge ragionevolmente riconosce al datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilita' di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato o di risarcirgli il danno conseguente all'accertata illegittimita' del licenziamento, la norma censurata deve interpretarsi, perche' conservi la riconosciuta conformita' ai principi costituzionali (v. sent. n. 194/1970), nel senso che "il pagamento dell'indennita', qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui cio' abbia a verificarsi". - v., pure, S. nn. 398/1994, 189/1975, 102/1975, 55/1974. red.: G. Leo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - nella parte in cui attribuisce al datore di lavoro la facolta' di scelta fra la riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno - in quanto, premesso che, nella sola ipotesi di imprese minori, la legge ragionevolmente riconosce al datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilita' di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato o di risarcirgli il danno conseguente all'accertata illegittimita' del licenziamento, la norma censurata deve interpretarsi, perche' conservi la riconosciuta conformita' ai principi costituzionali (v. sent. n. 194/1970), nel senso che "il pagamento dell'indennita', qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui cio' abbia a verificarsi". - v., pure, S. nn. 398/1994, 189/1975, 102/1975, 55/1974. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte