Ordinanza 45/1996 (ECLI:IT:COST:1996:45)
Massima numero 22171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/02/1996; Decisione del
19/02/1996
Deposito del 23/02/1996; Pubblicazione in G. U. 28/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 45/96. PROCESSO PENALE - ESAME DEI TESTIMONI DA PARTE DEL DIFENSORE DI PARTE CIVILE - RITENUTA LIMITAZIONE DELLE DOMANDE SOLO AI FATTI CHE INERISCONO DIRETTAMENTE ALLA POSIZIONE DELLA PARTE PRIVATA DALLO STESSO DIFESA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL P.M. ED AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESAME DEL TESTIMONE - REGOLE - POSSIBILITA' DI CONSULTAZIONE "IN AIUTO DELLA MEMORIA DI DOCUMENTI DA LUI REDATTI" - CONSEGUENTE DIVIETO DI AVVALERSI ALLO STESSO SCOPO, DI DOCUMENTI, NOTE SCRITTE O PUBBLICAZIONI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERITO E AL CONSULENTE TECNICO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 45/96. PROCESSO PENALE - ESAME DEI TESTIMONI DA PARTE DEL DIFENSORE DI PARTE CIVILE - RITENUTA LIMITAZIONE DELLE DOMANDE SOLO AI FATTI CHE INERISCONO DIRETTAMENTE ALLA POSIZIONE DELLA PARTE PRIVATA DALLO STESSO DIFESA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL P.M. ED AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESAME DEL TESTIMONE - REGOLE - POSSIBILITA' DI CONSULTAZIONE "IN AIUTO DELLA MEMORIA DI DOCUMENTI DA LUI REDATTI" - CONSEGUENTE DIVIETO DI AVVALERSI ALLO STESSO SCOPO, DI DOCUMENTI, NOTE SCRITTE O PUBBLICAZIONI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERITO E AL CONSULENTE TECNICO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionali dell'art. 498, comma primo, in relazione agli artt. 194, comma terzo e 100, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile costituita ritualmente in giudizio possa porre domande al testimone per l'accertamento dei fatti che non ineriscono direttamente alla posizione sostanziale della parte privata dallo stesso difesa - nonche' dell'art. 499, comma quinto, in relazione agli artt. 501, comma secondo e 514, comma secondo, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il testimone, vincolato dall'obbligo del giuramento, possa avvalersi a supporto della propria memoria, a differenza del perito e del consulente tecnico, di atti quali documenti, note scritte e pubblicazioni in particolare rappresentativi del legittimo diritto di cronaca - in quanto: relativamente alla prima disposizione, non sussiste la denunziata preclusione, come risulta dall'art. 499, comma sesto, che prevede esclusivamente il requisito della "pertinenza" delle domande, sul quale esplica il potere di vigilanza, nei confronti di tutte le parti, il presidente del collegio o il pretore; relativamente alla seconda disposizione, sussiste evidente diversita' fra la posizione del testimone, il quale deve riferire su fatti in base a ricordi personali e puo' soltanto - con previsione derogatoria - consultare documenti di provenienza propria, e quella del perito o del consulente tecnico, che devono rispondere a quesiti di ordine tecnico. red.: S. Di Palma
Sono manifestamente infondate con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionali dell'art. 498, comma primo, in relazione agli artt. 194, comma terzo e 100, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile costituita ritualmente in giudizio possa porre domande al testimone per l'accertamento dei fatti che non ineriscono direttamente alla posizione sostanziale della parte privata dallo stesso difesa - nonche' dell'art. 499, comma quinto, in relazione agli artt. 501, comma secondo e 514, comma secondo, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il testimone, vincolato dall'obbligo del giuramento, possa avvalersi a supporto della propria memoria, a differenza del perito e del consulente tecnico, di atti quali documenti, note scritte e pubblicazioni in particolare rappresentativi del legittimo diritto di cronaca - in quanto: relativamente alla prima disposizione, non sussiste la denunziata preclusione, come risulta dall'art. 499, comma sesto, che prevede esclusivamente il requisito della "pertinenza" delle domande, sul quale esplica il potere di vigilanza, nei confronti di tutte le parti, il presidente del collegio o il pretore; relativamente alla seconda disposizione, sussiste evidente diversita' fra la posizione del testimone, il quale deve riferire su fatti in base a ricordi personali e puo' soltanto - con previsione derogatoria - consultare documenti di provenienza propria, e quella del perito o del consulente tecnico, che devono rispondere a quesiti di ordine tecnico. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte