Ordinanza 47/1996 (ECLI:IT:COST:1996:47)
Massima numero 22200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
19/02/1996; Decisione del
19/02/1996
Deposito del 23/02/1996; Pubblicazione in G. U. 28/02/1996
Titolo
ORD. 47/96 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - INDAGINI PRELIMINARI - DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE DALL'INDAGATO O ASSUNTE ALLA PRESENZA DEL DIFENSORE DALLA P.G. - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE SALVO CHE PER LA CONTESTAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 112 COST. - PROSPETTAZIONE IPOTETICA - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 47/96 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - INDAGINI PRELIMINARI - DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE DALL'INDAGATO O ASSUNTE ALLA PRESENZA DEL DIFENSORE DALLA P.G. - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE SALVO CHE PER LA CONTESTAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 112 COST. - PROSPETTAZIONE IPOTETICA - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale prospettata in via del tutto ipotetica, in quanto priva di attualita' e rilevanza nel giudizio a quo. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui escludono l'acquisizione e l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato o assunte alla presenza del difensore dalla P.G., salvo che in sede di esame e contestazioni, viene prospettata in termini di mera eventualita' trattandosi di un caso - quale quello del giudizio 'a quo' - in cui l'istruzione probatoria non e' neanche iniziata. red.: F. Mangano
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale prospettata in via del tutto ipotetica, in quanto priva di attualita' e rilevanza nel giudizio a quo. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui escludono l'acquisizione e l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato o assunte alla presenza del difensore dalla P.G., salvo che in sede di esame e contestazioni, viene prospettata in termini di mera eventualita' trattandosi di un caso - quale quello del giudizio 'a quo' - in cui l'istruzione probatoria non e' neanche iniziata. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 23/03/1953
n. 87
art. 23