Sentenza 52/1996 (ECLI:IT:COST:1996:52)
Massima numero 22178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
21/02/1996; Decisione del
21/02/1996
Deposito del 27/02/1996; Pubblicazione in G. U. 06/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 52/96. REATI ELETTORALI - PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE USO DI ALTOPARLANTI COLLOCATI SU MEZZI MOBILI - LIMITI DURANTE I TRENTA GIORNI PRECEDENTI LA DATA DELLE ELEZIONI - MANCATA PREVISIONE DELLA DEPENALIZZAZIONE COME STABILITO PER ILLECITI ELETTORALI ANALOGHI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 52/96. REATI ELETTORALI - PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE USO DI ALTOPARLANTI COLLOCATI SU MEZZI MOBILI - LIMITI DURANTE I TRENTA GIORNI PRECEDENTI LA DATA DELLE ELEZIONI - MANCATA PREVISIONE DELLA DEPENALIZZAZIONE COME STABILITO PER ILLECITI ELETTORALI ANALOGHI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - uso di altoparlante collocato su un'automobile per la propaganda elettorale, nei trenta giorni precedenti la data fissata per le elezioni - con la pena dell'arresto e dell'ammenda anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto, posto che la condotta sopra descritta e' analoga per rilievo sociale, identita' del bene protetto e sanzioni penali a quelle depenalizzate contemplate dalla norma censurata, il diverso trattamento disposto dalla stessa risulta in contrasto con i principi di ragionevolezza e di razionalita' della legislazione. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - uso di altoparlante collocato su un'automobile per la propaganda elettorale, nei trenta giorni precedenti la data fissata per le elezioni - con la pena dell'arresto e dell'ammenda anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto, posto che la condotta sopra descritta e' analoga per rilievo sociale, identita' del bene protetto e sanzioni penali a quelle depenalizzate contemplate dalla norma censurata, il diverso trattamento disposto dalla stessa risulta in contrasto con i principi di ragionevolezza e di razionalita' della legislazione. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte