Sentenza 53/1996 (ECLI:IT:COST:1996:53)
Massima numero 22203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
21/02/1996; Decisione del
21/02/1996
Deposito del 27/02/1996; Pubblicazione in G. U. 06/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
22202
Titolo
SENT. 53/96 B. ATTIVITA' DI RILIEVO INTERNAZIONALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - INTERVENTI REGIONALI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI NELLA MATERIA DALLA LEGGE N. 49/1987 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 53/96 B. ATTIVITA' DI RILIEVO INTERNAZIONALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - INTERVENTI REGIONALI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI NELLA MATERIA DALLA LEGGE N. 49/1987 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 11, 12 e 13 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1995, poiche', in contrasto con la riserva statale prevista, per le attivita' inerenti i rapporti internazionali, dall'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (d.P.R. n. 182 del 1982) ed esorbitando dal limitato potere, conferito alle Regioni dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 49 del 1987, di avanzare proposte alla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo e di prestare attuazione alle proposte successivamente approvate, la legge regionale impugnata realizza lo spostamento dallo Stato alla Regione della competenza relativa alla decisione degli interventi in questo settore, legittimando direttamente la Regione - nell'art. 3 - a svolgere una serie di attivita' in tema di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ancorche' condizionata al "previo parere favorevole della sopra citata Direzione generale" e confermando tali poteri di determinazione, con la previsione di un programma annuale degli interventi regionali in oggetto - nell'art. 11 - e di una disciplina dei relativi contributi e delle procedure connesse - negli artt. 12 e 13 -. red.: F. Mangano
Illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 11, 12 e 13 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1995, poiche', in contrasto con la riserva statale prevista, per le attivita' inerenti i rapporti internazionali, dall'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (d.P.R. n. 182 del 1982) ed esorbitando dal limitato potere, conferito alle Regioni dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 49 del 1987, di avanzare proposte alla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo e di prestare attuazione alle proposte successivamente approvate, la legge regionale impugnata realizza lo spostamento dallo Stato alla Regione della competenza relativa alla decisione degli interventi in questo settore, legittimando direttamente la Regione - nell'art. 3 - a svolgere una serie di attivita' in tema di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ancorche' condizionata al "previo parere favorevole della sopra citata Direzione generale" e confermando tali poteri di determinazione, con la previsione di un programma annuale degli interventi regionali in oggetto - nell'art. 11 - e di una disciplina dei relativi contributi e delle procedure connesse - negli artt. 12 e 13 -. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 26/02/1987
n. 49
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 2