Sentenza 53/1996 (ECLI:IT:COST:1996:53)
Massima numero 22203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  21/02/1996;  Decisione del  21/02/1996
Deposito del 27/02/1996; Pubblicazione in G. U. 06/03/1996
Massime associate alla pronuncia:  22202


Titolo
SENT. 53/96 B. ATTIVITA' DI RILIEVO INTERNAZIONALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - INTERVENTI REGIONALI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI NELLA MATERIA DALLA LEGGE N. 49/1987 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 11, 12 e 13 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1995, poiche', in contrasto con la riserva statale prevista, per le attivita' inerenti i rapporti internazionali, dall'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (d.P.R. n. 182 del 1982) ed esorbitando dal limitato potere, conferito alle Regioni dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 49 del 1987, di avanzare proposte alla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo e di prestare attuazione alle proposte successivamente approvate, la legge regionale impugnata realizza lo spostamento dallo Stato alla Regione della competenza relativa alla decisione degli interventi in questo settore, legittimando direttamente la Regione - nell'art. 3 - a svolgere una serie di attivita' in tema di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ancorche' condizionata al "previo parere favorevole della sopra citata Direzione generale" e confermando tali poteri di determinazione, con la previsione di un programma annuale degli interventi regionali in oggetto - nell'art. 11 - e di una disciplina dei relativi contributi e delle procedure connesse - negli artt. 12 e 13 -. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  26/02/1987  n. 49  art. 0  

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 2