Sentenza 55/1996 (ECLI:IT:COST:1996:55)
Massima numero 22180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
21/02/1996; Decisione del
21/02/1996
Deposito del 27/02/1996; Pubblicazione in G. U. 06/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 55/96. PRIVILEGIO - CREDITI DELL'AGENTE - OMESSA LIMITAZIONE DEL PRIVILEGIO ALLE IPOTESI DELL'AGENTE-PERSONA FISICA E DELL'AGENTE-SOCIETA' DI PERSONE NELLA QUALE L'ATTIVITA' SIA SVOLTA DAGLI AGENTI-SOCI ED IL LAVORO ABBIA FUNZIONE PREMINENTE SUL CAPITALE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI CASI DI PARTICOLARE TUTELA DEL SOLO LAVORO PERSONALE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA DIRETTA ALL'ADOZIONE DI UN DETERMINATO MODELLO NORMATIVO FRA I DIVERSI POSSIBILI - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 55/96. PRIVILEGIO - CREDITI DELL'AGENTE - OMESSA LIMITAZIONE DEL PRIVILEGIO ALLE IPOTESI DELL'AGENTE-PERSONA FISICA E DELL'AGENTE-SOCIETA' DI PERSONE NELLA QUALE L'ATTIVITA' SIA SVOLTA DAGLI AGENTI-SOCI ED IL LAVORO ABBIA FUNZIONE PREMINENTE SUL CAPITALE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI CASI DI PARTICOLARE TUTELA DEL SOLO LAVORO PERSONALE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA DIRETTA ALL'ADOZIONE DI UN DETERMINATO MODELLO NORMATIVO FRA I DIVERSI POSSIBILI - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2751-bis, n. 3, cod. civ., nella parte in cui, nel riconoscere il privilegio a favore dei crediti degli agenti, non lo limita all'ipotesi dell'agente- persona fisica ed all'ipotesi dell'agente-societa' di persone sempre che l'attivita' di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. La pronuncia additiva richiesta dal giudice 'a quo' , infatti, diretta a restringere l'ambito della garanzia al solo lavoro personale in senso stretto ed a quello ad esso assimilabile, nello spirito della disciplina dei vari casi progressivamente confluiti, nel corso del tempo, nell'art. 2751-bis cod. civ., propone l'adozione di un determinato modello normativo (quello fissato dall'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. concernente l'imprenditore artigiano), diverso da quello scelto dal legislatore, fra i numerosi modelli adottati dal legislatore medesimo in relazione ad altre diverse fattispecie (il modello dell'art. 409, n. 3, c.p.c. per l'applicazione del rito alle controversie del lavoro; quello dell'art. 5 della l. n. 12 del 1973 per la previdenza e per l'obbligo di iscrizione al relativo Fondo; quello dell'art. 6 della l. n. 204 del 1985 per l'iscrizione all'albo), e pertanto risponde non ad una soluzione costituzionalmente obbligata, bensi' ad una delle piu' soluzioni possibili. - Sindacato di costituzionalita' all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, S. n. 84/1992. red.: A. Greco
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2751-bis, n. 3, cod. civ., nella parte in cui, nel riconoscere il privilegio a favore dei crediti degli agenti, non lo limita all'ipotesi dell'agente- persona fisica ed all'ipotesi dell'agente-societa' di persone sempre che l'attivita' di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. La pronuncia additiva richiesta dal giudice 'a quo' , infatti, diretta a restringere l'ambito della garanzia al solo lavoro personale in senso stretto ed a quello ad esso assimilabile, nello spirito della disciplina dei vari casi progressivamente confluiti, nel corso del tempo, nell'art. 2751-bis cod. civ., propone l'adozione di un determinato modello normativo (quello fissato dall'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. concernente l'imprenditore artigiano), diverso da quello scelto dal legislatore, fra i numerosi modelli adottati dal legislatore medesimo in relazione ad altre diverse fattispecie (il modello dell'art. 409, n. 3, c.p.c. per l'applicazione del rito alle controversie del lavoro; quello dell'art. 5 della l. n. 12 del 1973 per la previdenza e per l'obbligo di iscrizione al relativo Fondo; quello dell'art. 6 della l. n. 204 del 1985 per l'iscrizione all'albo), e pertanto risponde non ad una soluzione costituzionalmente obbligata, bensi' ad una delle piu' soluzioni possibili. - Sindacato di costituzionalita' all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, S. n. 84/1992. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte