Ordinanza 57/1996 (ECLI:IT:COST:1996:57)
Massima numero 22182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  21/02/1996;  Decisione del  21/02/1996
Deposito del 27/02/1996; Pubblicazione in G. U. 06/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 57/96. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE RELATIVE A QUESTIONI ATTINENTI AL PERIODO DI LAVORO SVOLTOSI ANTERIORMENTE ALLA TRASFORMAZIONE - ATTRIBUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DELL'A.G.O. DI ANNULLARE I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE SOTTOPOSTI AL SUO GIUDIZIO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Peraltro, la prospettazione del tema dei limiti della potesta' di annullamento dei provvedimenti amministrativi non tiene conto del disposto dell'art. 10 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487 (conv., con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71), il quale devolve all'autorita' giudiziaria ordinaria "le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente Poste italiane" e costituisce, nella specie, la norma dalla quale dovrebbe eventualmente derivare la giurisdizione, cui il giudice 'a quo' riconnette la lamentata limitazione del diritto di difesa del ricorrente. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte