Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Istanza cautelare per la sospensione dell'atto oggetto del conflitto - Possibilità, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., di decidere direttamente sull'ammissibilità del conflitto - Comunicazioni alla parte ricorrente - Effetti. (Classif. 114002).
La Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., può, allo stato degli atti, decidere direttamente sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, anche se riunita per decidere sulla sola domanda di sospensione in via cautelare della norma oggetto del conflitto. (Precedente: O. 225/2017 - mass. 39856).
L'avviso dato alle parti ricorrenti in ordine alla trattazione della domanda cautelare di sospensione dell'atto oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri assorbe ogni ulteriore comunicazione in riferimento allo svolgimento del giudizio di ammissibilità, in relazione al quale, peraltro, la parte ricorrente non matura, né può esercitare, alcuna facoltà processuale.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso assorbe la decisione sull'istanza di sospensione cautelare. (Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44328; O. 197/2020 - mass. 42910; O. 195/2020 - mass. 42958).