Sentenza 59/1996 (ECLI:IT:COST:1996:59)
Massima numero 22173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
22/02/1996; Decisione del
22/02/1996
Deposito del 28/02/1996; Pubblicazione in G. U. 06/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
22183
Titolo
SENT. 59/96 A. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CALABRIA - IMPIEGO REGIONALE - INTEGRAZIONE ALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5 APRILE 1985 CHE DISPONE L'INQUADRAMENTO, AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI, DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/1979, DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI, CON LA PREVISIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE IN QUESTIONE ANTERIORMENTE ALL'INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE A PARTIRE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1979, N. 4 - PRETESO INDEBITO RICONOSCIMENTO DI SERVIZIO NON DI RUOLO (TRA L'ALTRO SVOLTO A SEGUITO DI RAPPORTO DI LAVORO DI NATURA FIDUCIARIA E A TEMPO DETERMINATO) IN PRETESO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO 29 MARZO 1983, N. 93, RELATIVI ALLA OMOGENEIZZAZIONE DELLE POSIZIONI GIURIDICHE, ALLA PEREQUAZIONE E TRASPARENZA DEI TRATTAMENTI ECONOMICI E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 59/96 A. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CALABRIA - IMPIEGO REGIONALE - INTEGRAZIONE ALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5 APRILE 1985 CHE DISPONE L'INQUADRAMENTO, AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI, DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/1979, DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI, CON LA PREVISIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE IN QUESTIONE ANTERIORMENTE ALL'INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE A PARTIRE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1979, N. 4 - PRETESO INDEBITO RICONOSCIMENTO DI SERVIZIO NON DI RUOLO (TRA L'ALTRO SVOLTO A SEGUITO DI RAPPORTO DI LAVORO DI NATURA FIDUCIARIA E A TEMPO DETERMINATO) IN PRETESO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO 29 MARZO 1983, N. 93, RELATIVI ALLA OMOGENEIZZAZIONE DELLE POSIZIONI GIURIDICHE, ALLA PEREQUAZIONE E TRASPARENZA DEI TRATTAMENTI ECONOMICI E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 97, comma primo, Cost. (principio del buon andamento dell'amministrazione) la legge della Regione Calabria, riapprovata l'8 marzo 1995 (Integrazione dell'art. 11 l. reg. Calabria 5 aprile 1985 n. 15. Norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari) - che dispone il riconoscimento, con effetto retroattivo, del servizio prestato dal personale dei gruppi consiliari anteriormente all'inquadramento nel ruolo regionale - in quanto l'estensione del regime giuridico proprio dell'impiego di ruolo a coloro che erano, precedentemente al loro inquadramento, legati all'amministrazione da un rapporto di diritto privato, nonche' l'equiparazione a tutti gli effetti del servizio prestato in tale veste a quello prestato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego collidono con il principio del buon andamento, risolvendosi in un ingiustificato privilegio, idoneo tra l'altro a compromettere la posizione di coloro che siano stati assunti sin dall'origine a seguito di regolare concorso pubblico. - v. S. nn. 122/1990; 250/1993; 528/1995. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 97, comma primo, Cost. (principio del buon andamento dell'amministrazione) la legge della Regione Calabria, riapprovata l'8 marzo 1995 (Integrazione dell'art. 11 l. reg. Calabria 5 aprile 1985 n. 15. Norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari) - che dispone il riconoscimento, con effetto retroattivo, del servizio prestato dal personale dei gruppi consiliari anteriormente all'inquadramento nel ruolo regionale - in quanto l'estensione del regime giuridico proprio dell'impiego di ruolo a coloro che erano, precedentemente al loro inquadramento, legati all'amministrazione da un rapporto di diritto privato, nonche' l'equiparazione a tutti gli effetti del servizio prestato in tale veste a quello prestato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego collidono con il principio del buon andamento, risolvendosi in un ingiustificato privilegio, idoneo tra l'altro a compromettere la posizione di coloro che siano stati assunti sin dall'origine a seguito di regolare concorso pubblico. - v. S. nn. 122/1990; 250/1993; 528/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte