Sentenza 60/1996 (ECLI:IT:COST:1996:60)
Massima numero 22205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/02/1996; Decisione del
22/02/1996
Deposito del 28/02/1996; Pubblicazione in G. U. 06/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
22206
Titolo
SENT. 60/96 A. REATI MILITARI - PROCESSO - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - PRINCIPI VIGENTI NEL PROCESSO PENALE COMUNE - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA AL DANNEGGIATO DAL REATO COMUNE DI AGIRE IMMEDIATAMENTE IN SEDE PENALE O IN SEDE CIVILE - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA AL DANNEGGIATO DAL REATO COMUNE DI PARTECIPARE ALL'ACCERTAMENTO DEI FATTI IN SEDE PENALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEL DANNEGGIATO DA REATO MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 60/96 A. REATI MILITARI - PROCESSO - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - PRINCIPI VIGENTI NEL PROCESSO PENALE COMUNE - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA AL DANNEGGIATO DAL REATO COMUNE DI AGIRE IMMEDIATAMENTE IN SEDE PENALE O IN SEDE CIVILE - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA AL DANNEGGIATO DAL REATO COMUNE DI PARTECIPARE ALL'ACCERTAMENTO DEI FATTI IN SEDE PENALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEL DANNEGGIATO DA REATO MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, secondo cui "nei procedimenti di competenza del giudice militare l'azione civile per la restituzione e il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari", in quanto, sebbene la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della Costituzione, non eleva a regola costituzionale il 'simultaneus processus', purtuttavia, il divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, valutato comparativamente con le corrispondenti norme del processo penale ordinario, espressivo del principio del tutto opposto, in base al quale il danneggiato dal reato puo' subito scegliere tanto il giudizio penale tanto il giudizio civile, nell'uno o nell'altro caso esercitando immediatamente il diritto di agire per la tutela dei propri interessi, costituisce una regola derogatoria dei principi generali di diritto comune, che, non essendo sorretta da alcuna ragionevole giustificazione derivante dalla natura propria del procedimento penale militare - stante l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace, volta a perseguire l'equiparazione alla magistratura ordinaria di quella militare, in modo da rendere indubitabile l'idoneita' di quest'ultima a conoscere degli interessi civili nascenti dal reato -, ostacola l'esercizio del diritto della persona danneggiata dal reato di agire in giudizio, non solo per l'impossibilita' di iniziare immediatamente l'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno, ma anche per il divieto di partecipare all'accertamento dei fatti costitutivi dell'evento produttivo del danno avvalendosi dei mezzi di prova del processo penale, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. (Nella specie, e' stata affermata la conseguente automatica applicazione nel processo penale militare delle norme di diritto comune sulla partecipazione della parte civile nel giudizio penale). - V. S. nn. 106/1977 e 78/1989. red.: F. Mangano
Illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, secondo cui "nei procedimenti di competenza del giudice militare l'azione civile per la restituzione e il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari", in quanto, sebbene la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della Costituzione, non eleva a regola costituzionale il 'simultaneus processus', purtuttavia, il divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, valutato comparativamente con le corrispondenti norme del processo penale ordinario, espressivo del principio del tutto opposto, in base al quale il danneggiato dal reato puo' subito scegliere tanto il giudizio penale tanto il giudizio civile, nell'uno o nell'altro caso esercitando immediatamente il diritto di agire per la tutela dei propri interessi, costituisce una regola derogatoria dei principi generali di diritto comune, che, non essendo sorretta da alcuna ragionevole giustificazione derivante dalla natura propria del procedimento penale militare - stante l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace, volta a perseguire l'equiparazione alla magistratura ordinaria di quella militare, in modo da rendere indubitabile l'idoneita' di quest'ultima a conoscere degli interessi civili nascenti dal reato -, ostacola l'esercizio del diritto della persona danneggiata dal reato di agire in giudizio, non solo per l'impossibilita' di iniziare immediatamente l'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno, ma anche per il divieto di partecipare all'accertamento dei fatti costitutivi dell'evento produttivo del danno avvalendosi dei mezzi di prova del processo penale, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. (Nella specie, e' stata affermata la conseguente automatica applicazione nel processo penale militare delle norme di diritto comune sulla partecipazione della parte civile nel giudizio penale). - V. S. nn. 106/1977 e 78/1989. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte