Sentenza 60/1996 (ECLI:IT:COST:1996:60)
Massima numero 22206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  22/02/1996;  Decisione del  22/02/1996
Deposito del 28/02/1996; Pubblicazione in G. U. 06/03/1996
Massime associate alla pronuncia:  22205


Titolo
SENT. 60/96 B. REATI MILITARI - PROCESSO - AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO CONSEGUENTE AL REATO MILITARE - SOSPENSIONE OBBLIGATORIA FINO ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PENALE MILITARE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL PROCESSO PENALE ORDINARIO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE.

Testo
Illegittimita' costituzionale estesa all'art. 270, secondo comma, c.p.m.p., il quale, disponendo la sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito di quello penale militare, impedisce anch'esso l'immediato esercizio dell'azione civile e realizza la medesima ingiustificata disparita' di trattamento in raffronto alla corrispondente disciplina vigente nel processo penale ordinario, sulla base della quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.m.p.. - V. S. nn. 106/1977 e 78/1989. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27