Sentenza 61/1996 (ECLI:IT:COST:1996:61)
Massima numero 22332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  22/02/1996;  Decisione del  22/02/1996
Deposito del 28/02/1996; Pubblicazione in G. U. 06/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 61/96. AVVOCATO E PROCURATORE - DIVIETO PER I PROCURATORI LEGALI DI ESERCITARE LA PROFESSIONE 'EXTRA DISTRICTUM' - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI AVVOCATI COMUNITARI, AI QUALI LA DIRETTIVA CEE DEL 22 MARZO 1977, N. 249 (ATTUATA IN ITALIA CON LA LEGGE 9 FEBBRAIO 1982, N. 31) CONSENTE DI SVOLGERE LA PROFESSIONE FORENSE IN ITALIA SENZA LIMITAZIONI - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (conv., con modificazioni, nella l. 22 gennaio 1934, n. 36), il quale prevede che i procuratori legali possano esercitare la professione esclusivamente davanti agli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello in cui e' compreso l'ordine circondariale al quale sono assegnati (oltre che davanti al Tribunale amministrativo regionale competente nel medesimo distretto), in quanto - posto che la garanzia del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) non deve essere intesa nel senso che non sia consentito al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio, e considerato che i limiti territoriali alla competenza dei procuratori legali assicurano una piu' razionale disciplina del diritto di difesa - non puo' ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza per la presunta differente disciplina dettata per la competenza territoriale degli avvocati o procuratori di un altro Stato della Comunita' europea e dei procuratori italiani, data la non omogeneita' delle situazioni poste a confronto. Invero, nella fattispecie, la comparazione va posta non con l'ipotesi di avvocato comunitario temporaneamente esercente in Italia, svincolato dalla territorialita', ma con quella, diversa ed in rapporto di reciproca esclusione con la prima, di avvocato comunitario stabilmente esercente in Italia in base al c.d. <>, soggetto alla disciplina nazionale, che comprende, tra l'altro, il principio della territorialita' e l'obbligo della iscrizione in apposito albo in Italia. Ne consegue, altresi', la non fondatezza, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, delle censure relative all'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., essendo le stesse prive di valenza autonoma. - S. nn. 54/1977 e 54/1966. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte