Sentenza 63/1996 (ECLI:IT:COST:1996:63)
Massima numero 22207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
04/03/1996; Decisione del
04/03/1996
Deposito del 08/03/1996; Pubblicazione in G. U. 13/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 63/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE, ARRESTI DOMICILIARI) - TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - SOSTITUZIONE O CUMULO CON MISURA COERCITIVA RICHIESTA DAL P.M. - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA AUDIZIONE DEL DIFENSORE DEL SOTTOPOSTO ALLA MISURA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - NON FONDATEZZA.
SENT. 63/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE, ARRESTI DOMICILIARI) - TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - SOSTITUZIONE O CUMULO CON MISURA COERCITIVA RICHIESTA DAL P.M. - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA AUDIZIONE DEL DIFENSORE DEL SOTTOPOSTO ALLA MISURA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporne la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave senza dover sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero - in quanto, in generale, la garanzia della difesa e della parita' fra accusa e difesa comporta che il preventivo contraddittorio tra le ragioni dell'una e dell'altra debba essere garantito anche nel procedimento applicativo di misure cautelari personali coercitive, in tutti i casi in cui esso non contraddica le esigenze della loro concreta esecuzione; ed in quanto, in particolare, nei casi di applicazione iniziale di una misura nuova o di passaggio da una misura meno grave ad una piu' grave, anche a causa della violazione degli obblighi connessi alla misura meno grave, non e' ammissibile la presenza dell'indiziato o dell'imputato nel relativo procedimento, in ragione dell'intrinseca contraddizione che ne deriverebbe rispetto all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura medesima, fermo restando che le garanzie della difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame e l'eventuale appello. - S. n. 219/1994. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporne la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave senza dover sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero - in quanto, in generale, la garanzia della difesa e della parita' fra accusa e difesa comporta che il preventivo contraddittorio tra le ragioni dell'una e dell'altra debba essere garantito anche nel procedimento applicativo di misure cautelari personali coercitive, in tutti i casi in cui esso non contraddica le esigenze della loro concreta esecuzione; ed in quanto, in particolare, nei casi di applicazione iniziale di una misura nuova o di passaggio da una misura meno grave ad una piu' grave, anche a causa della violazione degli obblighi connessi alla misura meno grave, non e' ammissibile la presenza dell'indiziato o dell'imputato nel relativo procedimento, in ragione dell'intrinseca contraddizione che ne deriverebbe rispetto all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura medesima, fermo restando che le garanzie della difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame e l'eventuale appello. - S. n. 219/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte