Sentenza 65/1996 (ECLI:IT:COST:1996:65)
Massima numero 22899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  04/03/1996;  Decisione del  04/03/1996
Deposito del 08/03/1996; Pubblicazione in G. U. 13/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 65/96. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO MONITORIO - DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO - ORDINANZA CHE CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUZIONE - NON REVOCABILITA' E NON MODIFICABILITA' - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO O DI CONSEGNA EX ART. 186-TER C.P.C. - REVOCABILITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - NON OMOGENEITA' DELL'ISTITUTO RICHIAMATO COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' - DIFFERENZA DI NATURA, DI 'RATIO' E FUNZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DELLE DUE ORDINANZE - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 648 c.p.c. nella parte in cui prevede la non impugnabilita', e conseguentemente la non revocabilita' e la non modificabilita', dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a differenza di quanto previsto dall'art. 186-ter c.p.c. per l'ingiunzione di pagamento o di consegna. La lamentata illegittimita' costituzionale di una disciplina differenziata per i due provvedimenti riposa su un'asserita, ma insussistente, loro omogeneita'. L'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non puo' essere assimilata all'ingiunzione di pagamento o di consegna, richiamata come 'tertium comparationis', attese le rilevanti differenze di natura e funzione in quanto l'analogia dei presupposti di concessione della provvisoria esecuzione non comporta necessariamente la previsione di un identico regime di stabilita' per le due ordinanze in esame, diversi essendo i contesti processuali in cui esse s'inseriscono: l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. e' infatti emessa, sempre nel contraddittorio effettivo tra le parti, in presenza di un titolo gia' formatosi nel procedimento monitorio all'esito di una valutazione prognostica pienamente discrezionale circa la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opponente, e l'eventualita' della concessione della provvisoria esecuzione e' posta proprio a presidio della potenziale definitivita' del decreto concesso 'ante causam'; il nuovo istituto introdotto con l'art. 186-ter c.p.c., che ha funzione tipicamente anticipatoria e puo' essere emesso anche in contumacia del debitore, appaga invece esigenze deflattive del processo, inserendosi nella logica di potenziamento del giudizio di primo grado. La possibilita' per il giudice, nel protrarsi dell'istruttoria ed a seguito di una diversa valutazione degli elementi raccolti, di revocare la provvisoria esecuzione di un titolo che all'istruttoria geneticamente appartiene - vale a dire la precarieta' della clausola - e' una mera conseguenza della precarieta' del titolo stesso. - Piena discrezionalita' del giudice in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., sent. n. 137/1984 e ord. n. 295/1989. Discrezionalita' del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, sent. n. 295/1995. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte