Ordinanza 66/1996 (ECLI:IT:COST:1996:66)
Massima numero 23033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MENGONI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  04/03/1996;  Decisione del  04/03/1996
Deposito del 08/03/1996; Pubblicazione in G. U. 13/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 66/96. EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA - OPERE ABUSIVE REALIZZATE AL FINE DI OVVIARE A SITUAZIONI DI "ESTREMO DISAGIO" - RIDUZIONE DELLA MISURA DELL'OBLAZIONE - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELL'ESPRESSIONE UTILIZZATA - NON INDIVIDUABILITA' DEL CONTENUTO DELLA NORMA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITA' DELLA FATTISPECIE PENALE E DI EGUAGLIANZA - NORMA NON CONCORRENTE A COSTITUIRE NE' A PRECISARE LA NORMA INCRIMINATRICE - MERO PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DI UNA AGEVOLAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost., dell'art. 39, comma 13, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto la norma denunciata non concorre a costituire il precetto penale violato nella specie - formulato nell'art. 20 della l. n. 47 del 1985 - ne' contribuisce a precisarne il contenuto, ma e' solo il presupposto per l'applicazione di una particolare agevolazione. - Principio di tassativita' della fattispecie incriminatrice come individuabilita' del precetto e della sanzione, sentt. nn. 122/1993, 185/1992, 282/1990, 364/1988. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte