Ordinanza 15/2022 (ECLI:IT:COST:2022:15)
Massima numero 44455
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  19/01/2022;  Decisione del  19/01/2022
Deposito del 20/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44454


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Singolo parlamentare - Condizioni - Manifesta lesione delle prerogative costituzionali, apprezzabili già in fase di ammissibilità (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato promossa dai parlamentari Cabras e altri a seguito di decreto-legge che subordina l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico al possesso del c.d. super green pass per COVID-19). (Classif. 114003).

Testo

L'ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato promosso dal singolo parlamentare è subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione delle sue proprie prerogative costituzionali, da apprezzarsi favorevolmente fin dalla fase di ammissibilità. (Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 193/2021 - mass. 44327; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 197/2020 - mass. 42909; O. 176/2020 - mass. 42352; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 86/2020 - mass. 43341; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933).


(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso in riferimento agli artt. 1, 3, 16, 32, 67, 70, 71, 72 e 117 Cost. dai deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e dal senatore Pietro Lorefice, sorto a seguito del d.l. n. 229 del 2021, e, in particolare, dell'art. 1, comma 2, il quale, in vigore dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19, subordina l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo al possesso del c.d. super green pass, ossia delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate unicamente alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 o ne sono completamente guarite, ferma restando l'esenzione per i minori di dodici anni e i soggetti dispensati dalla vaccinazione per ragioni mediche. I ricorrenti non evidenziano alcuna manifesta violazione delle loro prerogative costituzionali, in quanto la disposizione oggetto di conflitto regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico da parte della collettività e non ha per oggetto le specifiche attribuzioni dei parlamentari, incise in via fattuale e di riflesso. Difetta inoltre palesemente la rilevanza della medesima norma, per la quale i ricorrenti hanno chiesto in via subordinata alla Corte costituzionale l'autorimessione).



Atti oggetto del giudizio

 30/12/2021  n. 229  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 71

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte