Ordinanza 67/1996 (ECLI:IT:COST:1996:67)
Massima numero 22204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  04/03/1996;  Decisione del  04/03/1996
Deposito del 08/03/1996; Pubblicazione in G. U. 13/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 67/96. REATI MILITARI - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA MILITARITA' DEL REATO - POSSIBILITA' DI CONSIDERARE "REATO MILITARE" OGNI VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL DATO FORMALE - CONSEGUENZE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANCATA PROSPETTAZIONE DI NUOVE O DIVERSE ARGOMENTAZIONI CHE POSSANO CONDURRE A CONCLUSIONI DIVERSE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo stata la stessa gia' dichiarata inammissibile e non rinvenendosi nell'ordinanza di rimessione nuove o diverse argomentazioni che possano condurre a conclusioni diverse. - S. n. 298/1995. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte