Ordinanza 67/1996 (ECLI:IT:COST:1996:67)
Massima numero 22204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
04/03/1996; Decisione del
04/03/1996
Deposito del 08/03/1996; Pubblicazione in G. U. 13/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 67/96. REATI MILITARI - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA MILITARITA' DEL REATO - POSSIBILITA' DI CONSIDERARE "REATO MILITARE" OGNI VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL DATO FORMALE - CONSEGUENZE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANCATA PROSPETTAZIONE DI NUOVE O DIVERSE ARGOMENTAZIONI CHE POSSANO CONDURRE A CONCLUSIONI DIVERSE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 67/96. REATI MILITARI - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA MILITARITA' DEL REATO - POSSIBILITA' DI CONSIDERARE "REATO MILITARE" OGNI VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL DATO FORMALE - CONSEGUENZE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANCATA PROSPETTAZIONE DI NUOVE O DIVERSE ARGOMENTAZIONI CHE POSSANO CONDURRE A CONCLUSIONI DIVERSE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo stata la stessa gia' dichiarata inammissibile e non rinvenendosi nell'ordinanza di rimessione nuove o diverse argomentazioni che possano condurre a conclusioni diverse. - S. n. 298/1995. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo stata la stessa gia' dichiarata inammissibile e non rinvenendosi nell'ordinanza di rimessione nuove o diverse argomentazioni che possano condurre a conclusioni diverse. - S. n. 298/1995. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte