Ordinanza 69/1996 (ECLI:IT:COST:1996:69)
Massima numero 22223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  04/03/1996;  Decisione del  04/03/1996
Deposito del 08/03/1996; Pubblicazione in G. U. 13/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 69/96. PROCESSO CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - POSSIBILITA', <>, PER IL GIUDICE DI COMPETENZA INFERIORE, DI ESAMINARE LE DOMANDE CUMULATE, IN IPOTESI DI RISERVA DI CONTENIMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - INAPPLICABILITA', NELLA FATTISPECIE, DEI PARAMETRI INDICATI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il mancato spostamento della causa al giudice superiore in presenza di cumulo di domande, accompagnato da dichiarazione dell'attore di voler contenere il valore complessivo della domanda stessa nei limiti della competenza del giudice adito, non comporta la violazione degli artt. 25 e 97 Cost., perche' - a prescindere dal loro difetto di pertinenza alla fattispecie (v. 'ex plurimis' ord. n. 130/1995 e n. 275/1994) - rappresenta un ovvio corollario del principio secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda e, piu' in generale, del carattere dispositivo del processo civile. - Sul principio del giudice naturale, cfr., altresi', tra le altre, S. nn. 139/1971, 174/1975, 77/1977, O. n. 521/1991. - Sul principio di buon andamento e di imparzialita' della P.A., v., pure, tra le tante, S. nn. 86/1982, 18/1989, 376/1993. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte