Sentenza 70/1996 (ECLI:IT:COST:1996:70)
Massima numero 23727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/03/1996; Decisione del
07/03/1996
Deposito del 15/03/1996; Pubblicazione in G. U. 20/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
23726
Titolo
SENT. 70/96 B. PROCESSO PENALE - GIUDICE D'APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPETENZA TERRITORIALE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE COMPETENTE, ANZICHE' AL P.M. PRESSO QUEST'ULTIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 70/96 B. PROCESSO PENALE - GIUDICE D'APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPETENZA TERRITORIALE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE COMPETENTE, ANZICHE' AL P.M. PRESSO QUEST'ULTIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo. La questione, sollevata con riferimento a detto articolo, attiene, infatti, a norma perfettamente analoga a quella gia' dichiarata incostituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo. La questione, sollevata con riferimento a detto articolo, attiene, infatti, a norma perfettamente analoga a quella gia' dichiarata incostituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27