Sentenza 71/1996 (ECLI:IT:COST:1996:71)
Massima numero 22225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  07/03/1996;  Decisione del  07/03/1996
Deposito del 15/03/1996; Pubblicazione in G. U. 20/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 71/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE: CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE) - APPELLO - EMISSIONE DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO - IMPOSSIBILITA' DEL CONTROLLO, SIA FORMALE CHE SOSTANZIALE, SULLA PERSISTENZA DEL REQUISITO DELLA "GRAVITA' INDIZIARIA DI COLPEVOLEZZA" AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL REGIME CAUTELARE - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INDAGATI ED IMPUTATI, NONCHE' TRA IMPUTATI A SECONDA DELLA FASE PROCESSUALE IN CUI SI TROVINO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI CONTRO I PROVVEDIMENTI SULLA LIBERTA' PERSONALE E' SEMPRE AMMESSO IL RICORSO IN CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE - LIMITE IRRAGIONEVOLMENTE DISCRIMINATORIO E GRAVEMENTE LESIVO DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice, in quanto - postoche' il rispetto del "principio di assorbimento" (che rappresenta il punto di equilibrio circa l'autonomia del provvedimento incidentale di liberta' rispetto a quello di merito) implica che, soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in se' una valutazione del merito di incisivita' tale da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, puo' dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnazione proposta attraverso i provvedimenti 'de libertate' - il decreto che dispone il giudizio, comportando in presenza di prova insufficiente o contraddittoria, una deliberazione del merito orientata soltanto alla necessita' del dibattimento, non puo' ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fondamento dell'adozione e del mantenimento delle misure cautelari personali e, quindi, preclusivo del relativo esame in sede di impugnazione 'de libertate', avente ad oggetto la tutela del bene primario della liberta' personale. - Cass. S.U. pen. nn. 36/1995; 38/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte