Sentenza 72/1996 (ECLI:IT:COST:1996:72)
Massima numero 22247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  07/03/1996;  Decisione del  07/03/1996
Deposito del 15/03/1996; Pubblicazione in G. U. 20/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 72/96. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ESECUZIONE PRESSO TERZI PER CREDITI NEI CONFRONTI DI LAVORATORI ARRUOLATI IN MARE - RETRIBUZIONI DOVUTE DALL'ARMATORE - IMPIGNORABILITA' ED INSEQUESTRABILITA' SALVO CHE, NELLA MISURA DI UN QUINTO, PER ALIMENTI DOVUTI PER LEGGE O PER DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI VERSO L'ARMATORE, DIPENDENTI DAL SERVIZIO DELLA NAVE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 369, primo comma, del codice della navigazione (approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327), che, in deroga all'art. 545 cod. proc. civ., ammette il sequestro o il pignoramento delle retribuzioni degli arruolati, fino a un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa di alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave, in quanto - posto che tale trattamento di favore e' stato collegato agli aspetti pubblicistici dei rapporti del personale navigante, legati all'interesse della sicurezza della navigazione e della regolarita' dei servizi di trasporto marittimo, e giustificato, quindi, per analogia con i rapporti di pubblico impiego, per i quali una norma simile era stata introdotta dalle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, nn. 1731 e 1807 (v., pure, s, n. 101/1974) - in conseguenza delle numerose pronunce della Corte, che, in relazione altresi' al processo di osmosi tra i settori dell'impiego pubblico e di quello privato, comportante una progressiva attenuazione delle differenze tra i due tipi di rapporto, hanno eliminato il trattamento privilegiato di pubblici dipendenti e, con esso, il modello di riferimento giustificativo della norma, quest'ultima non ha piu' ragione di esistere, risultando lesiva del principio di eguaglianza. Ne consegue, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'identica norma dettata nell'art. 930, primo comma, dello stesso codice per il personale di volo delle imprese di navigazione aerea. - Cfr. : S. nn. 123/1962, 124/1962, 89/1987, 878/1988, 115/1990, 99/1993; nonche' S. nn. 96/1987 e 364/1991. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte