Sentenza 73/1996 (ECLI:IT:COST:1996:73)
Massima numero 22218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MENGONI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  07/03/1996;  Decisione del  07/03/1996
Deposito del 15/03/1996; Pubblicazione in G. U. 20/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 73/96. TRIBUTI IN GENERE - PREVISIONE DELLA RITENUTA E VERSAMENTO ALL'ERARIO DI UNA SOMMA PARI AL SEI PER MILLE DELL'AMMONTARE, RISULTANTE DALLE SCRITTURE CONTABILI ALLA DATA DEL 9 LUGLIO 1992, DEI DEPOSITI BANCARI, POSTALI E PRESSO ISTITUTI E SEZIONI PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE, CONTI CORRENTI, DEPOSITI A RISPARMIO E A TERMINE, CERTIFICATI DI DEPOSITO, LIBRETTI E BUONI FRUTTIFERI DA CHIUNQUE DETENUTI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL RISPARMIO - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, come sostituito dalla l. di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - che istituisce, per l'anno 1992, un'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali, prevedendo una ritenuta del 6 per mille sull'ammontare dei medesimi, quale risulta dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992 - in quanto: con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e, in particolare, al criterio di riferimento temporale accolto dal legislatore, nonche' all'omessa considerazione delle diverse causali del rapporto sottostante, il principio di eguaglianza non impedisce un diverso trattamento riservato alla stessa categoria di soggetti in momenti differenti del tempo, trovando nello stesso fluire di questo un elemento di distinzione, e l'imposta in esame colpisce il bene indice di ricchezza nella sua oggettivita', onde la legge, non irragionevolmente, pone l'imposta medesima a carico di colui che ne risulta detentore indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti; con riferimento all'art. 47 Cost., tale norma costituzionale contiene un principio che non puo' impedire al legislatore ordinario di emanare, in materia finanziaria disposizioni volte a disciplinare il gettito delle entrate con l'unico limite della vera e propria contraddizione e compromissione del principio medesimo. - S. n. 143/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte