Ordinanza 75/1996 (ECLI:IT:COST:1996:75)
Massima numero 23733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
07/03/1996; Decisione del
07/03/1996
Deposito del 15/03/1996; Pubblicazione in G. U. 20/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 75/96. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - IRREVOCABILITA' E IMMODIFICABILITA' DELLA STESSA, UNA VOLTA INTERVENUTI RICHIESTA E CONSENSO DEL P.M. - IRRILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA, PRIMA DELLA DECISIONE, DI NORMA PIU' FAVOREVOLE AL REO (NELLA SPECIE: SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 341/1994) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 75/96. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - IRREVOCABILITA' E IMMODIFICABILITA' DELLA STESSA, UNA VOLTA INTERVENUTI RICHIESTA E CONSENSO DEL P.M. - IRRILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA, PRIMA DELLA DECISIONE, DI NORMA PIU' FAVOREVOLE AL REO (NELLA SPECIE: SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 341/1994) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 447, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. La questione, infatti, e' fondata su un presupposto interpretativo chiaramente errato, in quanto e' positivamente escluso dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, cod. pen., che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione del trattamento sanzionatorio deteriore, poiche' in tal modo egli continuerebbe a dare applicazione ad una norma non piu' vigente: e quindi, fermo restando che il remittente non puo' che rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato, la possibilita' di riformulare la richiesta di applicazione della pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine previsto dall'art. 446, comma 2, cod. proc. pen..
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 447, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. La questione, infatti, e' fondata su un presupposto interpretativo chiaramente errato, in quanto e' positivamente escluso dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, cod. pen., che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione del trattamento sanzionatorio deteriore, poiche' in tal modo egli continuerebbe a dare applicazione ad una norma non piu' vigente: e quindi, fermo restando che il remittente non puo' che rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato, la possibilita' di riformulare la richiesta di applicazione della pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine previsto dall'art. 446, comma 2, cod. proc. pen..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte