Ordinanza 76/1996 (ECLI:IT:COST:1996:76)
Massima numero 22226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  07/03/1996;  Decisione del  07/03/1996
Deposito del 15/03/1996; Pubblicazione in G. U. 20/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 76/96. ABORTO - INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA DI DONNA MINORE DI ETA' - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E FAMILIARI - COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA VITA DEL CONCEPITO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 31, SECONDO COMMA, COST. - POTERE DI CO-DECISIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INSUSSISTENZA - MERA GARANZIA DELLA LIBERTA' MORALE DELLA DONNA - IRRILEVANZA DI VALUTAZIONI DIVERSE - QUESTIONE GIA' GIUDICATA IRRILEVANTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, gia' dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui le norme impugnate consentono alla donna minorenne di decidere e al giudice tutelare di autorizzare la donna minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo o non altrimenti evitabile per la salute della madre, e' stata ritenuta irrilevante nell'ambito della procedura autorizzatoria disciplinata dall'impugnato art. 12, sulla base del principio, ribadito in questa sede, secondo il quale in tale procedimento il giudice tutelare non dispone di un potere co-decisionale concernente il merito di una scelta che, invece, il legislatore ha inteso lasciare - secondo una valutazione politico-legislativa insindacabile - alla donna quale unica responsabile della decisione, rispetto a cui l'autorizzazione del giudice tutelare funge esclusivamente da condizione di garanzia della consapevolezza della minore circa i beni coinvolti nella decisione di interrompere la gravidanza - beni consistenti nel diritto alla vita del concepito e nel diritto alla salute della donna -, della serieta' della loro valutazione e del rispetto delle procedure previste dalla legge a tale scopo). - V. O. nn. 463/1988, 389/1988, 293/1993 e S. nn. 27/1975 e 109/1981. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte