Sentenza 79/1996 (ECLI:IT:COST:1996:79)
Massima numero 22227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
07/03/1996; Decisione del
07/03/1996
Deposito del 19/03/1996; Pubblicazione in G. U. 27/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
22228
Titolo
SENT. 79/96 A. INQUINAMENTO - REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO PER LA LOCALIZZAZIONE DI DISCARICHE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PREVISIONE DI UN PROCEDIMENTO IN CUI IL GIUDIZIO SULLE SCELTE FINALI SPETTA AD UN APPOSITO GRUPPO TECNICO FORMATO DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI REGIONALI ALLE CUI RIUNIONI IL SINDACO E' SOLO INVITATO A PARTECIPARE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ED ECCESSO DAI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE, IN QUANTO LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NEL PROCEDIMENTO DI LOCALIZZAZIONE DELLA DISCARICA E' RIDOTTO AL SEMPLICE INVITO RIVOLTO AL SINDACO IN SOSTITUZIONE DELLE CONFERENZE DEGLI ENTI INTERESSATI PREVISTE DAL D.P.R. N. 915/1982 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE DEL METODO PROCEDIMENTALE DELLA "CONFERENZA" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 79/96 A. INQUINAMENTO - REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO PER LA LOCALIZZAZIONE DI DISCARICHE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PREVISIONE DI UN PROCEDIMENTO IN CUI IL GIUDIZIO SULLE SCELTE FINALI SPETTA AD UN APPOSITO GRUPPO TECNICO FORMATO DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI REGIONALI ALLE CUI RIUNIONI IL SINDACO E' SOLO INVITATO A PARTECIPARE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ED ECCESSO DAI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE, IN QUANTO LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI NEL PROCEDIMENTO DI LOCALIZZAZIONE DELLA DISCARICA E' RIDOTTO AL SEMPLICE INVITO RIVOLTO AL SINDACO IN SOSTITUZIONE DELLE CONFERENZE DEGLI ENTI INTERESSATI PREVISTE DAL D.P.R. N. 915/1982 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE DEL METODO PROCEDIMENTALE DELLA "CONFERENZA" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 3-bis d.l. 31 agosto 1987, n. 361, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, l'art. 3, commi ottavo e nono, legge reg. Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale si avvale di un "apposito gruppo di valutazione" [anziche' di "apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonche' i rappresentanti degli enti locali interessati"], in quanto - postoche' l'art. 3-bis d.l. n. 361 del 1987, che esprime un principio fondamentale della legislazione statale, dettando la regola del procedimento, delinea la cooperazione tra gli enti a vario titolo coinvolti in ordine alla localizzazione ed alla attivazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo lo schema della "conferenza" alla quale partecipano i rappresentanti degli enti interessati e che ha il compito di acquisire e valutare "tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali" - la sostituzione, operata dal legislatore regionale, di un "gruppo di valutazione" all'"apposita conferenza" non risponde al predetto principio relativamente alle modalita' della necessaria partecipazione dei comuni alla procedura per l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani. - S. nn. 37/1991; 62/1993; 348/1993. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 3-bis d.l. 31 agosto 1987, n. 361, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, l'art. 3, commi ottavo e nono, legge reg. Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale si avvale di un "apposito gruppo di valutazione" [anziche' di "apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonche' i rappresentanti degli enti locali interessati"], in quanto - postoche' l'art. 3-bis d.l. n. 361 del 1987, che esprime un principio fondamentale della legislazione statale, dettando la regola del procedimento, delinea la cooperazione tra gli enti a vario titolo coinvolti in ordine alla localizzazione ed alla attivazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo lo schema della "conferenza" alla quale partecipano i rappresentanti degli enti interessati e che ha il compito di acquisire e valutare "tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali" - la sostituzione, operata dal legislatore regionale, di un "gruppo di valutazione" all'"apposita conferenza" non risponde al predetto principio relativamente alle modalita' della necessaria partecipazione dei comuni alla procedura per l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani. - S. nn. 37/1991; 62/1993; 348/1993. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/08/1987
n. 361
art. 3 bis
legge 29/10/1987
n. 441
art. 0
legge 07/08/1990
n. 241
art. 14