Sentenza 81/1996 (ECLI:IT:COST:1996:81)
Massima numero 22229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  07/03/1996;  Decisione del  07/03/1996
Deposito del 19/03/1996; Pubblicazione in G. U. 27/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 81/96. ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE E/O IMMOBILIARE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - POTERE DEL GIUDICE ADITO DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE, ANCORCHE' NON ANCORA INIZIATA - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - CARATTERE NON OBBLIGATO DELL'EVENTUALE 'REDUCTIO AD LEGITIMITATEM' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, cosi' come prospettata dal giudice rimettente, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod. proc. civ. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione forzata - in quanto, posto che per eliminare il 'vulnus' denunciato sussistono soluzioni molteplici ed alternative, la stessa esorbita dai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di discrezionalita' riservata in via esclusiva al legislatore. - V., pure, S. n. 234/1992 nonche' S. n. 587/1990. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte