Sentenza 82/1996 (ECLI:IT:COST:1996:82)
Massima numero 23731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  07/03/1996;  Decisione del  07/03/1996
Deposito del 19/03/1996; Pubblicazione in G. U. 27/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 82/96. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - DIFENSORE MUNITO DI PROCURA GENERALE ALLE LITI - ESCLUSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO CIVILE DI MERITO - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA GIUDIZIALE DEGLI INTERESSI LEGITTIMI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 l. 16 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui, per effetto del rinvio alle norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (artt. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 6 r.d. 17 agosto 1907, n. 642), non consente alla parte di stare in giudizio con l'assistenza di un difensore munito di procura generale alle liti. La questione e' basata sul presupposto, erroneo, che la rappresentanza processuale, quale prevista nel sistema di diritto processuale amministrativo (nella specie per i giudizi avanti ai Tribunali amministrativi regionali), si concreti in un ostacolo alla difesa giudiziale degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi, ostacolo non sussistente nel processo civile (in particolare nei gradi di merito). Premesso che il processo amministrativo assicura, quanto alla rappresentanza processuale, una serie di alternative piu' ampie rispetto al processo civile, in quanto non vi e' una previsione generale di necessita' di conferimento di rappresentanza al difensore e che non sussiste la necessita' di differenziare, in ordine al conferimento della procura, la disciplina dei procedimenti di primo grado rispetto a quelli di grado superiore, come avviene nell'ambito del processo civile, non esiste un principio di necessaria uniformita' di regole processuali tra i diversi tipi di processo, essendo il legislatore libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettivita' della tutela medesima. - Cfr. sent. nn. 251/1989, 38/1988 e 49/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte