Sentenza 83/1996 (ECLI:IT:COST:1996:83)
Massima numero 22510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
07/03/1996; Decisione del
07/03/1996
Deposito del 19/03/1996; Pubblicazione in G. U. 27/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 83/96. USI CIVICI - REGIONE LAZIO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - CALCOLO DEL CAPITALE D'AFFRANCO E DEL CANONE ANNUO - RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL TERRENO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 42, TERZO COMMA, E 117, PRIMO COMMA, COST. - VINCOLATIVITA' DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - NATURA INTEGRATIVA DELLA DISCIPLINA STATALE - INTERPRETAZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 83/96. USI CIVICI - REGIONE LAZIO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - CALCOLO DEL CAPITALE D'AFFRANCO E DEL CANONE ANNUO - RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL TERRENO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 42, TERZO COMMA, E 117, PRIMO COMMA, COST. - VINCOLATIVITA' DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - NATURA INTEGRATIVA DELLA DISCIPLINA STATALE - INTERPRETAZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, nella parte in cui comporta che nel caso di liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone, quest'ultimo debba essere calcolato in misura corrispondente al valore venale del terreno, anziche' al valore dei diritti, come dispone l'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, avente valore di principio fondamentale, in quanto la norma impugnata, contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo' sulla base del duplice erroneo presupposto, della vincolativita' della "prassi amministrativa" rispetto all'interpretazione giudiziale, per un verso, e, per altro verso, della antinomia dei criteri di calcolo indicati dalla legge regionale impugnata rispetto a quelli fissati dalla legge statale, va interpretata come una norma che somministra una regola non gia' sostitutiva, bensi' integrativa della legge statale, limitandosi a precisare che l'incremento di valore prodotto da una sopravvenuta destinazione edificatoria (a differenza di quello prodotto dalle migliorie apportate dal proprietario) non va dedotto dal valore del fondo ai fini del calcolo del compenso, il quale comunque seguira' le regole poste dalla legge statale. - Sul valore della prassi amministrativa, v. S. nn. 86/1982 e 177/1973. red.: F. Mangano
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, nella parte in cui comporta che nel caso di liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone, quest'ultimo debba essere calcolato in misura corrispondente al valore venale del terreno, anziche' al valore dei diritti, come dispone l'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, avente valore di principio fondamentale, in quanto la norma impugnata, contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo' sulla base del duplice erroneo presupposto, della vincolativita' della "prassi amministrativa" rispetto all'interpretazione giudiziale, per un verso, e, per altro verso, della antinomia dei criteri di calcolo indicati dalla legge regionale impugnata rispetto a quelli fissati dalla legge statale, va interpretata come una norma che somministra una regola non gia' sostitutiva, bensi' integrativa della legge statale, limitandosi a precisare che l'incremento di valore prodotto da una sopravvenuta destinazione edificatoria (a differenza di quello prodotto dalle migliorie apportate dal proprietario) non va dedotto dal valore del fondo ai fini del calcolo del compenso, il quale comunque seguira' le regole poste dalla legge statale. - Sul valore della prassi amministrativa, v. S. nn. 86/1982 e 177/1973. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte