Sentenza 84/1996 (ECLI:IT:COST:1996:84)
Massima numero 22262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  18/03/1996;  Decisione del  18/03/1996
Deposito del 21/03/1996; Pubblicazione in G. U. 27/03/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 84/96. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NORMA OGGETTO DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA STESSA, MA CONSERVAZIONE PER EFFETTO DI 'JUS SUPERVENIENS' - POTERE DELLA CORTE DI ESTENDERE L'ESAME ALLA NORMA SOPRAVVENUTA - REITERAZIONE DI DD.LL. IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE - NON FONDATEZZA.

Testo
La norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa e' rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non piu' in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio - perche' riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella sua identita' precettiva essenziale, da altra disposizione successiva, alla quale dunque dovra' riferirsi la pronunzia. Alla stregua dell'affermato principio, la Corte ha dichiarato non fondate, con riferimento agli artt. 77, comma secondo e 97 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della l. 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) - nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 4 del d.l. 21 giugno 1995, n. 238 - per difetto di pertinenza ai casi di specie dei parametri invocati. - Circa l'originario orientamento, secondo cui e' manifestamente inammissibile 'tout court' la questione di costituzionalita' avente ad oggetto una disposizione di un d.l. successivamente non convertito e quindi decaduto, ma seguito da altri dd.ll. che reiterano la medesima disposizione, v., 'ex plurimis', O. nn. 171/1995, 172/1995, 173/1995, 174/1995; in seguito, la Corte ha ritenuto di motivare la confermata valutazione di manifesta inammissibilita', precisando ulteriormente che la disciplina dettata dal d.l. censurato risultava modificata ad opera di un successivo d.l. reiterato: v., tra le altre, O. nn. 165/1995, 175/1995, 176/1995, 179/1995. Analoga puntualizzazione si ritrova in quella giurisprudenza alla stregua della quale gli atti vanno restituiti al giudice 'a quo', perche' e' mutata, in tutto, o in parte, la disciplina contenuta nell'ultimo d.l. convertito (O. nn. 272/1995, 403/1995, 535/1995) o nel d.l. reiterato vigente, ma non ancora convertito (O. nn. 243/1995, 279/1995, 518/1995). In ordine alla possibilita', o meno, di trasferire la censura della disposizione di un d.l. non convertito alla successiva disposizione di salvezza, v., 'ex multis', S. nn. 188/1995, 176/1972, 75/1967, 70/1987, 742/1988, 1033/1988, 474/1988, nonche' S. nn. 482/1991, 446/1995, 482/1995. V., inoltre, S. nn. 429/1993, 40/1994 e 68/1978. - Sul parametro dell'art. 77 Cost., cfr., tra le altre, S. nn. 29/1995, 165/1995 e O. n. 1119/1988. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v., tra le molte, O. nn. 257/1995, 39/1995, 275/1994, 428/1993. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte