Sentenza 85/1996 (ECLI:IT:COST:1996:85)
Massima numero 22245
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/03/1996; Decisione del
18/03/1996
Deposito del 21/03/1996; Pubblicazione in G. U. 27/03/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 85/96. AGRICOLTURA - ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, TRAMITE GLI ISPETTORATI CENTRALI REPRESSIONE FRODI, DELLA COMPETENZA AD IRROGARE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DELLA NORMATIVA, DI CUI AL REGOLAMENTO C.E.E. N. 822/1987, INTESA A REGOLARE I NUOVI IMPIANTI E REIMPIANTI DI VITI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA ATTESA LA SPETTANZA ALLE REGIONI DELL'AUTORIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI VITICOLI NONCHE' DEL POTERE DI PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE DEGLI STESSI OVE IL TRASGRESSORE NON NE ESEGUA LA ESTIRPAZIONE ENTRO IL TERMINE FISSATO DALL'AUTORITA' REGIONALE - REGIONE TOSCANA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO AVENTE AD OGGETTO ORDINANZA-INGIUNZIONE EMESSA DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI FIRENZE DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI E DECRETO DEL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI DELEGA AGLI UFFICI PERIFERICI ANCHE DELL'ADOZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI OGGETTO DEL CONFLITTO.
SENT. 85/96. AGRICOLTURA - ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, TRAMITE GLI ISPETTORATI CENTRALI REPRESSIONE FRODI, DELLA COMPETENZA AD IRROGARE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DELLA NORMATIVA, DI CUI AL REGOLAMENTO C.E.E. N. 822/1987, INTESA A REGOLARE I NUOVI IMPIANTI E REIMPIANTI DI VITI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA ATTESA LA SPETTANZA ALLE REGIONI DELL'AUTORIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI VITICOLI NONCHE' DEL POTERE DI PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE DEGLI STESSI OVE IL TRASGRESSORE NON NE ESEGUA LA ESTIRPAZIONE ENTRO IL TERMINE FISSATO DALL'AUTORITA' REGIONALE - REGIONE TOSCANA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO AVENTE AD OGGETTO ORDINANZA-INGIUNZIONE EMESSA DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI FIRENZE DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI E DECRETO DEL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI DELEGA AGLI UFFICI PERIFERICI ANCHE DELL'ADOZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI OGGETTO DEL CONFLITTO.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni amministrative, previste dall'art. 4, comma terzo, d.l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n, 460, relativo ai nuovi impianti di viti, in quanto le autorizzazioni per i nuovi impianti ed i reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria, sono attribuite alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura e, conseguentemente, alle stesse e' attribuita la competenza sanzionatoria amministrativa per la violazione dei corrispondenti precetti legislativi. Devono essere, pertanto, annullati l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonche' il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994, nella parte in cui delega agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, comma terzo, d.l. n. 370 del 1987. - S. nn. 284/1989; 60/1993; 384/1994; 115/1995; 28/1996. red.: S. Di Palma
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni amministrative, previste dall'art. 4, comma terzo, d.l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n, 460, relativo ai nuovi impianti di viti, in quanto le autorizzazioni per i nuovi impianti ed i reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria, sono attribuite alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura e, conseguentemente, alle stesse e' attribuita la competenza sanzionatoria amministrativa per la violazione dei corrispondenti precetti legislativi. Devono essere, pertanto, annullati l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonche' il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994, nella parte in cui delega agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, comma terzo, d.l. n. 370 del 1987. - S. nn. 284/1989; 60/1993; 384/1994; 115/1995; 28/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 18/12/1981
n. 749
art. 0
regolamento Consiglio Comunita' europee 16/03/1987
n. 822
art. 0