Sentenza 87/1996 (ECLI:IT:COST:1996:87)
Massima numero 22257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 28/03/1996; Pubblicazione in G. U. 03/04/1996
Titolo
SENT. 87/96 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI LEGGE O DI ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE DELLO STATO PROMOSSO DALLA REGIONE - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COST.: ECCESSO DI DELEGA - AMMISSIBILITA'.
SENT. 87/96 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI LEGGE O DI ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE DELLO STATO PROMOSSO DALLA REGIONE - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COST.: ECCESSO DI DELEGA - AMMISSIBILITA'.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale da una Regione non e' impedito a quest'ultima dedurre censure attinenti alla lesione dell'art. 76 Cost., quando i principi o i criteri che si assumono violati siano volti a salvaguardare le sue competenze. - S. nn. 272/1988 e 183/1987. red.: S. Di Palma
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale da una Regione non e' impedito a quest'ultima dedurre censure attinenti alla lesione dell'art. 76 Cost., quando i principi o i criteri che si assumono violati siano volti a salvaguardare le sue competenze. - S. nn. 272/1988 e 183/1987. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
legge 11/03/1953
n. 87
art. 34